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Concorso docenti Miur: tutte le faq pubblicate dal Ministero. SCOPRI COME PARTECIPARE!

Faq. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul sito web, le FAQ del concorso docenti abilitati 2018.

Partecipa al concorso docenti miur 2018: le FAQ del ministero
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Faq. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul sito web, le FAQ del concorso docenti abilitati 2018. Visto il numero elevato di domande poste dai candidati sul nuovo concorso pubblico, il MIUR nei prossimi giorni vuole pubblicare un nuovo aggiornamento con altre FAQ relative a tale concorso. Ricordiamo inoltre che, sarà possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 22 marzo 2018. Vediamo insieme tutte le risposte del Ministro alle diverse segnalazioni effettuate dai candidati

D: Il Bando prevede il pagamento di un diritto di segreteria di 5 euro. Io sono abilitato in più classi di concorso della scuola secondaria. Come devo effettuare il pagamento?

R: Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più classi di concorso, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso/posto per cui si concorre. Anche per la partecipazione ad una classe di concorso ricompresa in un ambito disciplinare verticale, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso ricompresa nell’ambito.

D: Ho conseguito l’abilitazione con una procedura che dà accesso ad un ambito disciplinare verticale. Ho verificato che l’istanza consente di comunicare la richiesta di partecipazione solo per le singole classi facenti parte dell’ambito. Posso dichiarare due volte la stessa abilitazione?

R: Sì, la stessa abilitazione può essere spesa sia per la classe di concorso di scuola secondaria di primo grado che per quella del secondo grado. Le due classi possono essere richieste entrambe. Non è possibile chiedere l’ambito, ma le singole classi di concorso facenti parte dell’ambito.

D: Nel Menù Procedura di conseguimento dell’abilitazione che differenza c’è tra TFA D.M. 249/2010 art. 3 comma 3 e TFA D.M. 249/2010 art.15 comma 1 e 17?

R: L’art. 3, com.3 del D.M. 249/2010 fa riferimento esclusivamente ai corsi di abilitazione nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche. Indicare l’ art. 15 comma 1 e 17 del D.M. 249/2010 per tutte le altre abilitazioni conseguite con corsi TFA ordinari

D: Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. – A.2.2 e A.3.2.)

R: Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.

D: Per le abilitazioni che necessitano di titoli congiunti (A023, A053, A055, A063, A064), il riferimento al 31 maggio 2017 è relativo al solo titolo di specializzazione o si estende anche ai titoli congiunti?

R: Anche i titoli congiunti devono essere posseduti alla data del 31 maggio 2017.

D: Per il titolo di specializzazione in Italiano L2, richiesto per l’accesso alla classe di concorso A023, il D.M. 92/2016 fa riferimento ai soli titoli conseguiti entro l’anno accademico 2015/16. I titoli conseguiti successivamente non sarebbero quindi validi?

R: Il riferimento all’a. s. 2015/2016 era relativo al concorso per titoli ed esami del 2016. Ai fini della presente procedura sono validi anche i titoli acquisiti successivamente, purché entro il 31 maggio 2017.

D: Al punto B.5.1. della Tabella è prevista l’attribuzione di 5 punti per il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici…. “per altra classe di concorso o tipologia di posto”. Vale anche per i Concorsi per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia, per il personale educativo e per i posti di sostegno?

R: Si.

D: E’ valutabile il titolo di specializzazione sul sostegno da acquisire con il III ciclo di TFA (punto B.5.7.)?

R: No, in quanto sono valutabili soltanto i titoli posseduti alla data di scadenza della domanda. Il titolo di specializzazione non ancora conseguito ma da conseguirsi entro il 30 giugno 2018 vale solo come requisito di accesso con riserva.

D: Ho letto che la certificazione C1 in lingua straniera vale 6 punti; avendo due certificazioni C1, sono solo 6 punti o si sommano e ne sono 12? Posso inserirle entrambe (punto B.5.10)?

R: La funzione POLIS permette l’inserimento di più di una certificazione linguistica purché, se di pari livello, relative a lingue diverse.

D: Il punto B.5.10 della tabella fa riferimento in modo generico alle “Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera”. Pertanto sono valutabili tutte le certificazioni linguistiche oppure soltanto quelle relative alle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco?

R: Sono valutabili tutte le lingue straniere. Infatti il D.M. 7 marzo 2012, prot. 3889, sulle certificazioni non fa distinzioni tra lingue comunitarie e non.

D: Al punto D.1.2. della Tabella è prevista la valutazione del servizio di insegnamento prestato “su altra classe di concorso o tipologia di posto..”. Quindi è valutabile anche il servizio prestato sulla scuola primaria, sulla scuola dell’infanzia e come personale educativo?

R: Si.

D: Posso inserire un servizio non specifico o scegliere su quale classe di concorso caricare il punteggio dei miei servizi?

R: Nella dichiarazione dei titoli di servizio non si deve indicare se si tratti di servizio specifico o non specifico. Tutti i servizi dichiarati sono valutati in base a ciascuna classe di concorso per cui si partecipa.

D: è possibile inserire per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso?

R: Per ogni anno scolastico è possibile inserire il servizio prestato su più classi di concorso /tipologia posto.

D: Chi raggiunge i 180 giorni di servizio negli ultimi giorni prima della scadenza può comunque dichiararli pur presentando la domanda prima della maturazione dell’effettivo servizio o deve attendere di averli raggiunti?

R: Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni è consentito dichiarare il servizio sino al 22 marzo 2018 anche se la domanda di partecipazione al presente concorso viene inoltrata in data anteriore. Purché il sevizio venga effettivamente svolto e sia coperto da contratto. Si ricorda, altresì, che il servizio prestato non è un requisito di accesso al concorso ma titolo valutabile.

D: Cosa si intende per 180 giorni continuativi? Quali contratti sono valutabili?

R: È necessario un unico contratto o proroga del medesimo contratto ,che comprenda un periodo di servizio continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, oppure che il servizio sia stato prestato con contratto sino all’avente diritto e trasformato in altro contratto fino al raggiungimento dei 180 gg, oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.

D: Per servizio continuativo si intende anche il servizio prestato senza interruzione ma con contratti diversi anche su scuole diverse?

R. No, fatto salvo quanto specificato nella faq precedente.

D: E’ valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al raggiungimento di 180 giorni?

R: Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.

D: Eventuali assenze interrompono il conteggio dei 180 giorni continuativi, o fa fede la durata del contratto?

R: Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Tra le tipologie più frequenti sono ricomprese ad esempio l’assenza per malattia, congedo per maternità o parentale.

D: Non sono certo che un titolo in mio possesso sia tra quelli richiesti dalla Tabella dei titoli, chi può darmi conferma? Quale punteggio avrò ?

R: Il Candidato può dichiarare tutti i titoli in suo possesso, è esclusiva competenza delle Commissioni di Concorso valutare i titoli in base alla tabella punteggi allegata al DM 995/2017. Non rappresenta falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezione NOTE.

D: Relativamente alle classi di concorso A-53, A 55 -A 63 -A-64 istituite con il D.P.R. n. 19/2016, come è valutabile il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 dai docenti abilitati nelle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201, nelle discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 nei Licei Musicali corrispondenti alle nuove classi di concorso?

R: Tale servizio è valutabile come servizio specifico, ai sensi del punto D.1.1. della Tabella di valutazione dei titoli. A tal fine gli aspiranti dichiareranno tali servizi caricandoli tutti sulla nuova classe di concorso, precisando poi nella sezione NOTE, che i servizi dichiarati sulla classe di concorso di nuova istituzione sono stati prestati nel liceo musicale, con nomina da una delle classi di concorso di vecchio ordinamento (A031, A032, A077) in quanto antecedenti all’entrata in vigore del D.P.R. 19/2016.

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