Obbligo partita iva per ingegneri e professionisti in genere
Il ministero delle finanze pone la parola fine sulla questione della prestazione occasionale degli iscritti all'albo: obbligo partita iva per tutti
Il professionista, titolare di un rapporto di lavoro dipendente, non può far ricorso alla prestazione occasionale per svolgere attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo, ma è obbligato ad aprire partita iva.
A mettere la parola «fine» sulla questione della prestazione occasionale e della partita iva obbligatoria per ingegneri e professionisti in genere che risultano iscritti ad un albo professionale è stato nei giorni scorsi stesso legislatore per bocca del Ministero delle Finanze. Il MEF ha infatti diffuso nei giorni scorsi una lettera pubblica in cui chiarisce, in maniera opposta alle tesi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri rese note alcuni mesi fa, i dubbi sollevati da Inarcassa riguardo l’obbligo o meno di aprire una partita iva per lavorare pur rimanendo nella tipologia di prestazione occasionale di lavoro.
La querelle prende il via nel mese di novembre 2014.
A novembre infatti il Centro Studi aveva pubblicato un documento in cui dava una sua interpretazione particolare sul tema delle prestazioni occasionali.
Passando in rassegna la normativa civilistica, previdenziale e fiscale, è sembrato, anche a tanti professionisti, che un iscritto ad un albo professionale, che svolge come attività prevalente quella di lavoratore dipendente, possa esercitare prestazioni occasionali senza limiti di durata e di compenso previsti dalla normativa in materia e senza aprire partita iva.
Un’interpretazione che andava a colpire le certezze che le leggi e altri chiarimenti avevano fino ad allora contribuito a costruire e che Inarcassa ha valutato da subito in maniera molto negativa.
Mesi di polemiche e accuse reciproche a cui il Ministero ha definitivamente messo la parola fine dichiarando che “si fa presente che nel caso rappresentato, qualora l’attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo, i relativi compensi sarebbero considerati quali redditi da lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina».
«Il documento redatto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri” si legge nella nota ufficiale del MEF “prende in considerazione la diversa ipotesi di un soggetto iscritto in un albo professionale, contestualmente titolare di un rapporto di lavoro dipendente, al quale si garantisce la possibilità di svolgere, senza obbligo di apertura di partita iva, collaborazioni impropriamente definite come ‘occasionali’ atteso che per le medesime, dal punto di vista fiscale, non è richiesto né il rispetto del limite di durata massimo, pari a 30 giorni, né il limite dei compensi percepibili nell’anno solare, pari a 5mila euro».