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Appalti

Affidamenti diretti nei lavori: circolare CNI su Legge di bilancio 2019 e Linee guida Anac n. 4/2019

L’Anac ha specificato e confermato che l’affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori, tra € 40.000 e € 150.000 (in luogo della procedura negoziata con 10 invitati), coinvolge il solo settore dei lavori e non anche quello dei servizi di ingegneria e architettura

Circolare del CNI sugli affidamenti diretti nei lavori pubblici!
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Con la Circolare n. 352 /XIX Sess. del 25 febbraio 2019, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ricorda che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018 (n. 302, S.O.) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (ad eccezione di alcune disposizioni che sono entrate in vigore il 31 dicembre 2018) – ha provveduto a modificare il Codice dei Contratti (il già novellato D.Lgs. n. 50 del 2016), nelle more di una sua complessiva revisione.

In particolare, nel settore dei lavori, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 912) ha previsto l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto per importi pari o superiori a € 40.000 ed inferiori a € 150.000, “previa consultazione di almeno 3 operatori economici” nonché l’innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a € 150.000 ed inferiori a € 350.000 (art. 36, comma 2, lett. b).

Invece, per quanto attiene i servizi e le forniture resta tutto invariato e, quindi per gli stessi è possibile continuare ad applicare l’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) dell’attuale testo del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 con affidamenti diretti per importi sino a 40.000 euro (lettera a)) e con procedura negoziata (lettera b)) per importi sino alla soglia comunitaria, fermo restando all’interno dei servizi la specificità dei servizi di Ingegneria e Architettura di cui agli articoli 31 comma 8, 157 comma 2 e 95 comma 3.

Le modifiche alla normativa, la cui operatività temporale è comunque stata limitata al 31 dicembre 2019, appaiono concepite nell’ottica di dotare le Stazioni appaltanti di una maggiore discrezionalità.

A tale riguardo l’ANAC, con le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ha recentemente pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica una proposta di modifica sugli appalti sotto la soglia comunitaria.

L’ANAC ha specificato e confermato che l’affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori, tra € 40.000 e € 150.000 (in luogo della procedura negoziata con 10 invitati), coinvolge il solo settore dei lavori e non anche quello dei servizi di ingegneria e architettura come da alcuni erroneamente paventato.

Sul punto l’Autorità propone di inserire nelle Linee guida un riferimento al periodo transitorio introdotto dalla norma, specificando che per l’anno 2019, per gli affidamenti di lavori, valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018. Inoltre, secondo l’ANAC si ritiene utile chiarire il significato da attribuire alla locuzione «affidamento diretto previa consultazione di tre operatori», atteso che in tale espressione sono accostati termini che connotano due procedure diverse: l’affidamento diretto e la procedura negoziata.

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