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Bonus Facciate: unicmi chiede spiegazioni all’Agenzia delle Entrate

Unicmi ha analizzato la Circolare delle Entrate e la Guida Bonus Facciate relative alle modalità e adempimenti necessari per richiedere correttamente il nuovo Bonus Facciate.

Bonus Facciate: unicmi chiede spiegazioni all’Agenzia delle Entrate
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Unicmi ha analizzato la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.2/2020 e la Guida dell’Agenzia delle Entrate del Bonus Facciate relative alle modalità e adempimenti necessari per richiedere correttamente il nuovo “Bonus Facciate” introdotto dalla legge di bilancio 2020.

Nell’intento di offrire la più compiuta ed esaustiva informazione alle imprese associate e al mercato, abbiamo però maturato alcuni dubbi interpretativi che crediamo meriterebbero un chiarimento da parte dei Suoi Uffici. Nello specifico e a fronte dell’introduzione della detrazione del Bonus Facciate, abbiamo individuato un primo blocco di questioni a noi non chiare riguardo gli interventi ammessi all’agevolazione.

Tra gli interventi agevolabili con il Bonus Facciate si citano nella Guida dell’Agenzia delle Entrate:

  • il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti ai parapetti che insistono sulla parte opaca della facciata.

Si richiede conferma che l’intervento di intera sostituzione di parapetti esistenti con altri di diverso materiale (ad esempio la sostituzione di un parapetto metallico con un parapetto vetrato) sia ammesso al bonus facciate, compatibilmente con i vincoli urbanistici e della Sovrintendenza imposti nell’area oggetto di intervento.

Tra gli interventi ammessi al Bonus facciate vi sono anche gli “interventi di efficienza energetica”, che implicano molto spesso la necessità di installazione di un cappotto termico.

Si richiede se, sempre nel rispetto dei requisiti imposti (ovvero “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, tabella 2 dell’allegato B, aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010), l’intervento di installazione del cappotto termico sia agevolabile secondo il Bonus Facciate nella sua interezza (isolamento, intonaco, tinteggiatura), oppure se sia agevolabile unicamente la spesa relativa al rifacimento della finitura (ad esempio il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura), mentre l’isolamento termico resta escluso dall’agevolazione. In questa seconda ipotesi l’intervento non comporterebbe un risparmio energetico e non potrebbe rientrare tra gli interventi di efficienza energetica.

Tra gli interventi ammessi al Bonus facciate vi sono anche gli “interventi di efficienza energetica”. Si richiede se gli interventi inerenti alle facciate ventilate rientrino in questa categoria di intervento e se siano quindi agevolabili secondo il Bonus Facciate. Nello specifico, si chiede se siano agevolabili sia nel caso che essi riguardino la sostituzione di facciata ventilata esistente, sia che riguardino l’installazione ex novo.

Ad esempio: si interviene installando una facciata ventilata su una facciata esistente che allo stato di fatto non la prevede. L’intervento di installazione di facciata ventilata comporta il cambiamento della finitura esistente ed è di fatto un intervento di efficientamento energetico.

Fatto salvo il rispetto dei requisiti imposti dal Bonus in termini di risparmio energetico, tale intervento è agevolabile?

Specifichiamo che per facciate ventilate intendiamo quelle facciate caratterizzate dalla presenza di uno strato di ventilazione tra il rivestimento esterno (finitura) e il paramento di supporto murario retrostante (coibentato). L’intercapedine è atta a garantire l’effetto camino che, nella stagione calda riduce il carico termico entrante, mentre nella stagione fredda controlla le perdite energetiche creando una zona “cuscinetto” di aria ferma che funge da ulteriore isolamento termico. Riteniamo quindi che gli interventi inerenti alle facciate ventilate possano assimilarsi agli interventi di installazione di cappotto (del quale la facciata ventilata ne costituisce a tutti gli effetti un’evoluzione, avendo prestazioni termiche superiori), ovvero che possano ricondursi agli interventi di “efficienza energetica” ammessi al bonus facciate.

Sono ammessi al Bonus Facciate unicamente le facciate “esterne”, ovvero le facciate visibili da strada o da suolo pubblico. Nel caso di facciata “parzialmente visibile” da suolo pubblico (ad esempio porzioni di facciata interne di altezza superiore che sono visibili da strada e altre porzioni del prospetto che rimangono nascoste dall’edificio stesso), si richiede se gli interventi su tali prospetti sono interamente agevolabili secondo il Bonus Facciate oppure se siano esclusi.

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