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Verifiche sulle vulnerabilità sismiche delle scuole: il Milleproroghe posticipa il termine delle verifiche

Posticipa (dal 31 agosto 2018) al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2

Verifica di vulnerabilità sismica scuole: tutto rimandato al 31 dicembre!
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Posticipa (dal 31 agosto 2018) al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nelle quattro regioni del centro-Italia terremotate

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato, è stato approvato un emendamento al decreto Milleproroghe che posticipa (dal 31 agosto 2018) al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nelle quattro regioni del centro-Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. A tal fine, novellando l’articolo 20-bis, comma 4, del D.L. 8/2017 (convertito in L. 45/2017) viene aggiunto il comma 3-bis all’articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini in materia di istruzione ed università.

Il citato art. 20-bis, co. 4 – ricorda il dossier del Servizio Studi del Senato – stabilisce che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, dovesse essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

L’art. 20-bis del D.L. 8/2017 – come modificato, da ultimo, dall’art. 11-ter, co. 3, D.L. 91/2017 (convertito in L. 123/2017) – ha destinato alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici situati nelle zone sismiche 1 e 2, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse non utilizzate di cui all’art. 1, co. 161 della L. 107/2015, come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, disponendo che almeno il 20% delle risorse debba essere riservato alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). Ha inoltre stabilito che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Il MIUR, con D.M. 8 agosto 2017, ha accertato economie per 105.112.190,27 euro.

A sua volta, l’art. 41, co. 3, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017), istituendo nello stato di previsione del MEF un Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, ha disposto che le risorse dello stesso siano destinate, fra l’altro, al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all’art. 20-bis, co. 4, del D.L. 8/2017, situati nei comuni di cui all’art. 1, D.L. 189/2016, nonché di edifici scolastici situati nei Comuni della zona sismica 1, e alla realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico.

Conseguentemente, con nota Prot. 8008 del 28 marzo 2018, è stato pubblicato dal MIUR l’avviso con il quale sono state rese disponibili le risorse stanziate ed è stata successivamente approvata la graduatoria con D.D. n. 363 del 18 luglio 2018. I suddetti atti sono consultabili sul sito Internet del MIUR.

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