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Maxi tassa per chi vende immobili ristrutturati col Superbonus

Maxi Tassa per chi vende immobili ristrutturati grazie al Superbonus 110%. Motivazioni e casi pratici.

Maxi tassa per chi vende immobili ristrutturati col Superbonus
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Maxi tassa per chi vende un immobile ristrutturato con le agevolazione del superbonus 110%. Una recente normativa fiscale impone alte tasse sulla vendita degli immobili rinnovati con il Superbonus del 110% prima di 10 anni dalla ristrutturazione. La disposizione sancisce che, al momento della vendita, i proprietari abbiano la facoltà di optare per il versamento di un’imposta sostitutiva fissata al 26% o di affidarsi alle tariffe progressive dell’Irpef.

  1. Eccezioni alla super tassa superbonus.
  2. Cessione del credito o sconto in fattura? Come interviene la supertassa?
  3. Esempio di tassazione per cessione di un immobile ristrutturato con superbonus 110%.
  4. Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Maxi Tassa per chi vende immobili ristrutturati grazie al Superbonus 110%. Motivazioni e casi pratici.

L’obiettivo del Governo è duplice, da una parte l’obiettivo è quello di disincentivare le operazioni di vendita speculativa e, dall’altro, garantire che i benefici fiscali concessi vengano effettivamente impiegati per elevare le prestazioni energetiche degli immobili Questa norma si inserisce in un contesto più ampio di incentivazione all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale, richiamando l’attenzione sulle responsabilità sociali e fiscali connesse alla proprietà e alla gestione del patrimonio immobiliare.

Eccezioni alla super tassa superbonus.

Nonostante la severità di questa nuova normativa fiscale, sono previste delle significative eccezioni che alleggeriscono il carico tributario in specifiche circostanze. Tali deroghe comprendono gli immobili acquisiti per eredità, sia attraverso successione sia mediante donazione. Le deroghe si estendono agli immobili che hanno funto da residenza principale per il proprietario o i suoi familiari per la maggior parte del decennio precedente alla vendita. La clausola si applica anche nei casi in cui il lasso di tempo intercorso tra l’acquisto o la costruzione dell’immobile e la sua alienazione sia inferiore a dieci anni; in tali situazioni, l’esenzione vale se l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale per la maggior parte di questo periodo ridotto.

Queste eccezioni mirano a proteggere coloro che hanno effettivamente vissuto nell’immobile, valorizzando l’importanza dell’abitazione come fulcro della vita familiare e non meramente come asset speculativo. Riconoscendo la dimensione personale e affettiva che un’abitazione rappresenta, il legislatore ha voluto garantire che le politiche fiscali riflettano un equilibrio tra la necessità di stimolare l’efficienza energetica e quella di preservare la stabilità e la continuità abitativa delle famiglie.

Cessione del credito o sconto in fattura? Come interviene la supertassa?

La normativa che regola il Superbonus del 110% contempla specifiche disposizioni relative alla gestione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione, con particolare attenzione a chi ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, riducendo così il proprio impegno finanziario direttamente legato ai lavori. Se gli interventi sono stati completati entro i 5 anni precedenti la vendita dell’immobile, le spese beneficiate del Superbonus non vengono incluse nel calcolo dei costi. Tuttavia, superato questo quinquennio ma rimanendo entro il decennio antecedente alla cessione, tali spese vengono considerate ma soltanto per la metà del loro valore.

Diversamente, nel caso in cui la detrazione sia stata applicata direttamente nella dichiarazione dei redditi del proprietario, l’intero ammontare delle spese sostenute può essere inserito nel calcolo dei costi, senza le restrizioni legate ai termini temporali sopra menzionati.

In aggiunta, per gli immobili acquisiti o edificati da più di cinque anni al momento della cessione, si prevede una rivalutazione del prezzo di acquisto o del costo di costruzione. Tale aggiustamento è calcolato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Istat), assicurando così che il valore del bene immobile tenga conto dell’inflazione e delle variazioni economiche intervenute nel tempo.

Esempio di tassazione per cessione di un immobile ristrutturato con superbonus 110%.

Affrontando la questione da un punto di vista prettamente numerico, il calcolo delle plusvalenze immobiliari e la relativa tassa superbonus si rivela un processo dettagliato che richiede un’accurata considerazione dei costi sostenuti durante il possesso dell’immobile.

Prendiamo, ad esempio, il caso di un’abitazione acquistata per 100.000 euro e successivamente venduta per 140.000 euro dopo tre anni. Inizialmente, la plusvalenza imponibile, ossia la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, sembrerebbe attestarsi a 40.000 euro. Su questa cifra, applicando un’aliquota fiscale del 26%, l’imposta da versare all’Agenzia delle Entrate sarebbe di 10.400 euro.

Tuttavia, la legislazione vigente offre la possibilità di integrare al costo di acquisto dell’immobile “ogni costo inerente al bene medesimo”, fornendo così l’opportunità di ridurre l’importo della plusvalenza imponibile. Questi costi aggiuntivi possono includere spese legali, come quelle notarili, imposte pagate all’acquisto, e costi di ristrutturazione. Assumendo che la somma di queste spese aggiuntive ammonti a 20.000 euro, il costo di acquisto dell’immobile si eleva a 120.000 euro (100.000 euro di costo iniziale più 20.000 euro di costi aggiuntivi).

In questo scenario ricalcolato, la plusvalenza imponibile si riduce a 20.000 euro (140.000 euro di prezzo di vendita meno 120.000 euro di costo rivisto). Di conseguenza, l’importo dell’imposta da versare diminuisce a 5.200 euro, rappresentando così un significativo risparmio per il venditore.

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