venerdì, Novembre 15, 2024
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Professionisti

I lavori di Urbanizzazione Primaria sono di esclusiva competenza degli Ingegneri

Lavori Urbanizzazione Primaria esclusivi per Ingegneri, architetti esclusi.
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La notizia non farà sicuramente piacere agli architetti, ma il TAR Lazio ha ribadito la distinzione di competenze professionali tra ingegneri e architetti.

Le competenze professionali sulle attività di urbanizzazione primaria sono un esclusiva degli Ingegneri. Una sentenza che il CNI, consiglio Nazionale Ingegneri non si è ovviamente lasciata sfuggire e che ha fatto oggetto di una recente circolare inviata a tutti gli ordini e consigli territoriali.

Il Cni con la circolare 251/2020 ha espresso il suo parere riguardante la sentenza 170/2020, una decisione del TAR che ci ricorda come la ripartizione di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti sia netta e tuttora vigente.

La sentenza, che non mancherà di far discutere, prevede un’esclusiva di competenza per quanto i lavori di Urbanizzazione Primaria per gli ingegneri, ma esclude totalmente gli Architetti dalla possibilità di operare in questo settore.

Progettazione e lavori di urbanizzazione primaria: la sentenza del TAR LAZIO

La sentenza del TAR Lazio che restituisce preminenza alle competenze degli ingegneri riguardo la contestata materia dei lavori di urbanizzazione primaria prende spunto da un fatto comune nella pratica quotidiana. Un privato progettista ha presentato ricorso con una delibera comunale che aveva approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una rotatoria su strada pubblica eseguito da due architetti.

Secondo il soggetto che ha presentato ricorso i due architetti non avrebbero potuto redigere il progetto in quanto non in possesso delle competenze tecnico professionali previste dalla legge.

I giudici del tribunale amministrativo, investiti della questione, hanno dato ragione al soggetto che ha presentato ricorso in quanto (secondo il TAR) sarebbe ancora valida la ripartizione di competenze tra architetti e ingegneri prevista dal Regio Decreto del 1925.

Gli articoli 51 e 52 del decreto regio numero 2537 pubblicato nel 1925 (e ancora in vigore) prevedono infatti, per quanto riguarda le competenze di costruzioni su industrie e lavori su vie e mezzi di trasporto, una competenze esclusiva in capo al profilo professionale degli ingegneri.

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