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Attualità

Decreto Genova, le osservazioni delle Regioni. Testo inviato ai ministri Toninelli e Costa

Il testo (pubblicato anche sul portale www.regioni.it, sezione "Conferenze") è stato inviato dal presidente Stefano Bonaccini al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

Decreto Genova: tutte le osservazioni inviate dalle Regioni al Governo
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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 18 ottobre, ha approvato un documento sul Decreto per Genova e le infrastrutture. Si tratta di un testo che ha raccolto le osservazioni della commissione Ambiente e della commissione Infrastrutture della stessa Conferenza delle Regioni.

Alcuni emendamenti e osservazioni riguardano l’istituzione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, l’istituzione dell’Agenzia Nazionale Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa) e l’estensione degli effetti di cui all’5 comma 4 del decreto legge a tutte le Regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri a partire dall’anno 2016.

Il testo (pubblicato anche sul portale www.regioni.it, sezione “Conferenze”) è stato inviato dal presidente Stefano Bonaccini al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

Si riporta di seguito il documento integrale

Posizione sul decreto recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il seguente documento di proposte emendative al Decreto legge 109/2018.

1° emendamento

Si propone di aggiungere l’articolo 40-bis:

“Art. 40-bis

Proroga in materia di Trasporto Pubblico Locale

Le disposizioni di cui all’art. 5 comma 4 sono estese a tutte le Regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri a partire dall’anno 2016”.

Motivazione

Essendo il cd. Decreto “Genova” volto ad affrontare con misure straordinarie condizioni emergenziali verificatisi in Liguria e anche in altre aree del territorio nazionale, appare ragionevole estendere, per coerenza, le previsioni del comma 4 dell’art. 5 a tutte quelle Regioni che hanno subito eventi calamitosi riconosciuti con idonee deliberazioni a partire dall’anno 2016, anno di interesse del Decreto stesso.

La norma non determina aggravio di spesa per la finanzia pubblica.

2° emendamento

All’art. 13 è inserito il seguente comma 2-bis:

“2-bis. L’archivio è ripartito in due settori relativi, rispettivamente, alle opere pubbliche d’interesse nazionale e alle opere pubbliche di interesse regionale e degli enti locali. L’ambito dell’interesse è individuato rispetto all’appartenenza all’ambito nazionale ovvero regionale o locale delle amministrazioni pubbliche proprietarie delle opere.

Il settore relativo all’archivio d’interesse nazionale è gestito dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Il settore dell’archivio relativo alle opere pubbliche di interesse regionale e degli enti locali è gestito dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva la cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali in modo da consentire l’implementazione dell’AINOP come sistema distribuito.

Le attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, rispettivamente, per le opere pubbliche d’interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti e pubblicati su un’unica piattaforma”.

3° emendamento

All’art.13 comma 4, prima delle parole “Le Regioni, le Province …” sono inserite le parole “Ai sensi del comma 2 bis”.

4° emendamento

Il comma 10 dell’art. 13, è così sostituito:

“Per i costi derivanti dalle previsioni del presente articolo è autorizzata la spesa, per Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per le Regioni e Province autonome, di euro 500.000 per l’anno 2018, euro 3.000.000 per l’anno 2019, e euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2020 si provvede ai sensi dell’art. 45. Con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni è ripartita, annualmente, la suddetta spesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Regioni e Province autonome”.

Relazione tecnica relativa agli emendamenti 2°, 3° e 4°

Il decreto affronta una situazione di emergenza nell’ottica di garantire una più ampia e piena tutela dei diritti essenziali dei cittadini nonché la ripresa economica dei territori del comune di Genova e dei comuni dell’isola di Ischia.

In merito ai tempi della conversione in legge del decreto, è programmata una votazione in aula alla Camera a partire dal 23 ottobre 2018. La legge di conversione dovrà essere approvata in Senato entro il 27 novembre 2018 (pena la decadenza del decreto legge).

L’art.13 del decreto istituisce l’Archivio informativo nazionale delle opere pubbliche (formato dalle seguenti sezioni: a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS; d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; e) aeroporti; f) dighe e acquedotti; g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; h) porti e infrastrutture portuali; i) edilizia pubblica).

Si tratta di una nuova banca dati che si aggiunge alle numerose banche dati già esistenti in materia di opere pubbliche. Anche le Regioni sono chiamate a fare la loro parte in merito all’alimentazione della Banca Dati (AINOP) con i dati in loro possesso.

L’AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 14 dello stesso decreto Genova.

Si prevede la trasmissione ad AINOP dei dati e delle informazioni sulle opere pubbliche, già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all’art.2 del dlgs 229/2011 o da altre banche dati pubbliche, sulla base del principio di unicità dell’invio di cui al Codice dei contrati pubblici.

Le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi, AINOP e BDAP, sono regolate dal decreto del Ministro delle infrastrutture previsto al successivo comma 5 dell’articolo in esame (comma 3).

A decorrere dal 15 dicembre 2018, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità, attraverso le quali i soggetti previsti rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità, per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche.

E’ previsto l’obbligo di completamento dell’inserimento dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2019, aggiornato in tempo reale, con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

Tutti gli enti individuati dal decreto che alimentano l’AINOP, con i dati in proprio possesso, per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale, da cui si genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che riporta le caratteristiche essenziali e distintive quali: la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura.

A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

Si prevede il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, da parte degli enti e delle amministrazioni operanti attività di vigilanza sull’opera, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie, assegnate, utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Si ritiene importante e si condivide l’iniziativa di costituire un archivio informatico nazionale di tutte le opere pubbliche del Paese, anche a carattere infrastrutturale, data la necessità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle stesse, anche al fine di agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere.

Si ritiene però che la realizzazione e la gestione di un archivio di tale rilevanza, e a cui è destinata una considerevole mole di informazioni, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo delle stesse, non possa essere strutturata senza considerare, alla base, una organizzazione di ambito territoriale che porti assistenza e supporto alle amministrazioni titolari delle opere pubbliche oggetto della rilevazione.

Un esempio di modello organizzativo e operativo virtuoso in merito ad una simile iniziativa, è la rilevazione nazionale delle opere incompiute ai sensi del DM 42/2011.

Tale modello prevede il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel ruolo di promotore e collettore delle informazioni sul portale informatico nazionale, e le Regioni e Province autonome quali attori nella raccolta dei dati sul territorio e nell’assistenza delle stazioni appaltanti di competenza.

Ciascuna delle parti ha pertanto l’onere della gestione della rilevazione informativa del rispettivo ambito, nazionale e territoriale, così permettendo l’implementazione dell’archivio nazionale (AINOP).

RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALL’ART. 12

Si auspica che il processo di costituzione della nuova Agenzia Nazionale Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), di cui all’art. 12, non rallenti l’importante attività autorizzatoria dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) per l’emissione dei relativi provvedimenti attese le urgenze delle singole Regioni e Province autonome.

POSIZIONE RELATIVA ALL’ART.41

Per quanto concerne l’art.41 del decreto legge inerente l’uso agronomico dei fanghi da depurazione acque reflue urbane, la Conferenza della Regioni esprime il proprio assenso sulla norma, segnalando la posizione delle Regioni Sardegna e Basilicata, che pur comprendendo la ratio perseguita dal legislatore, ritengono opportuno che la sua efficacia sia subordinata ad un previo parere dell’Istituto Superiore di sanità che già in precedenza si è espresso sui limiti di concentrazione delle sostanze nei fanghi, limitando, però, le proprie valutazioni ai soli parametri microbiologici.

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