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Case mobili nei campeggi, nuove regole paesaggistiche: più semplice installarle nelle strutture già autorizzate

Dal 27 maggio 2026 entra in vigore il DPR 73/2026: procedure più snelle per campeggi e villaggi turistici, ma solo in presenza di requisiti precisi.

Case mobili nei campeggi, nuove regole paesaggistiche: più semplice installarle nelle strutture già autorizzate
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Dal 27 maggio 2026 cambia il quadro delle autorizzazioni per le case mobili nei campeggi e nelle strutture turistico-ricettive all’aperto. Con il DPR 73/2026, il Governo interviene sul DPR 31/2017, il regolamento che disciplina gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata.

Dal 27 maggio 2026 entra in vigore il DPR 73/2026: procedure più snelle per campeggi e villaggi turistici, ma solo in presenza di requisiti precisi.

  1. Cosa cambia per campeggi e villaggi turistici
  2. Case mobili sì, ma solo se davvero rimovibili
  3. Il nodo della tutela paesaggistica
  4. Reti, piazzole e infrastrutture
  5. Una distinzione importante per gli operatori
  6. Materiali e prestazioni nel processo additivo
  7. Costruzioni in contesti complessi
  8. Evoluzione del ruolo del progettista
  9. Una tecnologia in evoluzione nel settore delle costruzioni
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Il provvedimento interessa soprattutto campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive all’aperto già dotate di una precedente autorizzazione paesaggistica. L’obiettivo è rendere più chiaro quando la collocazione di case mobili, caravan e autocaravan possa avvenire senza dover avviare ogni volta un nuovo procedimento autorizzativo.

Cosa cambia per campeggi e villaggi turistici

La modifica più importante riguarda l’Allegato A del DPR 31/2017. La nuova formulazione consente la collocazione, anche in modo continuativo, di mezzi mobili di pernottamento all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate sotto il profilo paesaggistico.

La semplificazione vale però solo se l’autorizzazione esistente riguarda anche le aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria. In altre parole, non basta che la struttura sia già presente: occorre che le aree interessate siano state valutate e autorizzate anche dal punto di vista paesaggistico.

Case mobili sì, ma solo se davvero rimovibili

Il nuovo regolamento non introduce una liberalizzazione indiscriminata. Le case mobili per vacanze, i caravan e gli autocaravan devono conservare una natura effettivamente mobile e reversibile.

Per rientrare nel regime di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica, i mezzi devono avere i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, essere privi di collegamenti permanenti al terreno e disporre di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili.

Il nodo della tutela paesaggistica

La norma cerca di trovare un equilibrio tra due esigenze. Da una parte c’è la necessità di sostenere il settore del turismo all’aria aperta, che sempre più spesso integra l’offerta tradizionale con soluzioni ricettive flessibili. Dall’altra resta fermo il principio della tutela del paesaggio, soprattutto nelle aree sottoposte a vincolo.

Per questo motivo, la semplificazione non elimina i controlli, ma li rende più proporzionati. Se il mezzo mobile non altera l’aspetto esteriore dei luoghi, non è ancorato stabilmente al suolo e può essere rimosso alla cessazione dell’attività, non viene richiesto un nuovo passaggio paesaggistico.

Reti, piazzole e infrastrutture

Il DPR 73/2026 interviene anche sull’Allegato B del DPR 31/2017, dedicato agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Rientrano in questa categoria gli interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto che comportano la realizzazione di infrastrutture a rete o modifiche al numero e alla collocazione delle aree attrezzate dotate di utenze elettriche, idriche e fognarie. La procedura semplificata è ammessa a una condizione precisa: non devono essere realizzate nuove costruzioni e non deve aumentare la capacità ricettiva della struttura.

Una distinzione importante per gli operatori

La novità principale sta quindi nella distinzione tra la semplice collocazione di mezzi mobili di pernottamento e gli interventi che incidono sull’organizzazione fisica e tecnica della struttura.

Nel primo caso, se sono rispettati tutti i requisiti, non serve una nuova autorizzazione paesaggistica. Nel secondo caso, quando si interviene su reti tecnologiche, piazzole o aree attrezzate, resta necessario il passaggio autorizzativo, anche se attraverso una procedura più rapida.

Per i gestori di campeggi e villaggi turistici si tratta di una novità rilevante, perché può ridurre tempi e adempimenti nella gestione dell’offerta ricettiva. Ma la norma richiede comunque attenzione, soprattutto nella verifica della documentazione già acquisita.

Cosa devono verificare tecnici e gestori

Prima di applicare la semplificazione, sarà indispensabile controllare alcuni aspetti. Il primo riguarda la presenza di una autorizzazione paesaggistica già rilasciata per la struttura e riferita anche alle aree attrezzate interessate.

Il secondo riguarda le caratteristiche dei mezzi mobili: devono essere rimovibili, non collegati stabilmente al suolo e compatibili con la normativa tecnica e regionale di settore. Il terzo aspetto riguarda gli allacci alle reti: devono essere facilmente scollegabili e non comportare trasformazioni permanenti.

Meno burocrazia, non meno regole

Il senso del DPR 73/2026 è semplificare, non deregolamentare. Il legislatore riconosce che una casa mobile collocata in un campeggio già autorizzato non può essere sempre trattata come una nuova opera edilizia o come una trasformazione stabile del territorio.

Allo stesso tempo, la semplificazione opera solo dentro un perimetro ben definito: autorizzazioni pregresse, aree attrezzate già valutate, mezzi effettivamente mobili, assenza di ancoraggi permanenti e piena reversibilità degli interventi.

Una norma pensata per il turismo open air

Il nuovo intervento sul DPR 31/2017 risponde a una questione da tempo presente nel settore: come trattare le installazioni mobili all’interno delle strutture ricettive situate in aree vincolate.

Con il DPR 73/2026, la risposta diventa più chiara. Le case mobili nei campeggi possono beneficiare di un regime più snello quando sono realmente rimovibili e inserite in un contesto già autorizzato. Le opere che modificano reti, piazzole o assetto delle aree continuano invece a richiedere una valutazione, seppure semplificata.

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