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Appalti

Affidamenti in house applicabili immediatamente con limiti 80 – 20

I soggetti di concessioni di lavori di servizi pubblici e di forniture di importo pari o superiore a 150mila euro devono mandare in gara l’80% dei lavori e possono svolgere Affidamenti in house pari al 20%.

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3703 del 27 Luglio 2017, ha stabilito che il limite, previsto dal Codice Appalti, di 80-20 attinente agli affidamenti in house è subito applicabile e non sono ammesse deroghe. Tutti i nuovi contratti, quindi, devono essere chiusi secondo le nuove regole vigenti nel Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Secondo la giurisprudenza stabilita dal testo i soggetti di concessioni di lavori di servizi pubblici e di forniture di importo pari o superiore a 150mila euro che erano già presenti prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice (avvenuta il 18 Aprile 2016) con la procedura del project financing devono ora mandare in gara l’80% dei lavori e possono svolgere lavori in house pari al 20%.

Viene evidenziato che il Codice da 24 mesi di tempo ovvero quindi fino al 18 Aprile 2018, al fine di allineare le regole prevedendo, altresì, che i controlli siano effettuati dall’ANAC.

Proprio l’Autorità lo scorso Giugno aveva avviato una ricognizione sui titolari di concessioni pubbliche, sottolineando perentoriamente l’obbligo di adeguamento per la data del 18 Aprile 2018. Una volta entrati a regime, i controlli dovranno essere annuali e le situazioni di squilibrio dovranno essere risolte entro l’anno successivo.

 

I giudici di Palazzo Spada, in merito ad una controversia scaturita poiché il soggetto titolare di una vecchia concessione (antecedente al 18 Aprile 2016) aveva affidato un nuovo contratto ad una società in-house, violando il limite 80 – 20 ma che, secondo il Tar del Veneto, tale violazione non aveva costituito nessun illecito, hanno invece ribadito che “La formulazione letterale dell’art. 177 comma 2 D.lgs. 50/2016 conduce univocamente alla conclusione secondo cui l’obbligo di evidenza pubblica è immediatamente operativo e il termine di ventiquattro mesi è soltanto un termine finale, “entro” (e non a partire da) il quale deve essere raggiunta l’aliquota minima dell’80% di contratti affidati mediante gara. La conseguenza è che, mano a mano che i precedenti contratti vengono a scadenza, i nuovi contratti devono, sin da subito, essere affidati mediante gara”.

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