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Abolizione di Italiasicura e del dipartimento Casa Italia: in Gazzetta il decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo

Abolizione di Italiasicura e del dipartimento Casa Italia
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Trasferite al Ministero dell’ambiente le funzioni in materia di emergenza ambientale esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche

È entrato in vigore il 13 luglio scorso il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilità”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio.

Il provvedimento, presentato alle Camere per la conversione in legge, trasferisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni in materia di emergenza ambientale esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche. Sono dunque terminate le attività della Struttura di missione Italiasicura contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.

Inoltre non è stato rinnovato il mandato della Struttura di missione Italiasicura/Scuole presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Viene abolito il dipartimento Casa Italia (istituito con il decreto “Sisma 2”) che diventa progetto gestito direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco il testo dell’articolo 4 del decreto-legge, intitolato “Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica”:

  • 1. All’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 1, le parole: «Per l’esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, e’ istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

  • b) al comma 2, le parole: «l’immediata operativita’ del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1».

  • 2. Le risorse individuate per le finalita’ di cui all’articolo 41, comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita’ degli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e candidati dagli enti locali nell’ambito della procedura selettiva di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • 3. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca» e le parole: «della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del medesimo Ministero»;

  • b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;

  • c) al comma 489:

  • 1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;

  • 2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca».

Inoltre, il decreto trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, prevedendo, al contempo, il conseguente cambio delle denominazioni dei due Ministeri, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e le necessarie modifiche normative riguardanti gli enti vigilati.

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