mercoledì, Dicembre 18, 2024
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Split payment: chiarimenti in arrivo dall’Agenzia delle Entrate

Ordini professionali esclusi dallo split payment: l’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi chiarimenti interpretativi sull’ applicazione del meccanismo dello split payment

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Ordini professionali esclusi dallo split payment: l’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi chiarimenti interpretativi sull’ applicazione del meccanismo dello split payment.  La novità introdotta dallo split payment prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore. 

 

Il nuovo meccanismo alla base dell’adozione dello split payment modifica e allo stesso tempo innova nelle fondamenta il sistema di riscossione dell’Iva. Il cambiamento è diretto alla riduzione del “Vat gap” e al contrasto dei fenomeni di evasione e delle frodi in materia di Iva.

Un novità che però non riguarderà tutti.

Tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell’Iva rientrano lo Stato e gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l’Inps.

Fuori dalla platea dei destinatari invece gli enti pubblici non economici, quali gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Autorità indipendenti, le Arpa, l’Aran, l’Agid, gli Automobile club provinciali, l’Inail e le Agenzie fiscali. Per questi enti, infatti, valgono ancora le regole ordinarie di addebito e versamento dell’Iva.

La circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate sullo split payment chiarisce che, poiché il richiamo all’elenco IPA non può essere esaustivo, l’operatore che avesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del contribuente.

In considerazione dell’incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, il documento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati finora dai contribuenti.

 

Pertanto l’Agenzia non applicherà sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento Iva eventualmente commesse prima dell’emanazione della circolare

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