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IA e ingegneri. Nuove regole per responsabilità, trasparenza e controllo professionale

Il nuovo Codice deontologico disciplina l’uso dell’IA negli studi tecnici, rafforzando trasparenza, controllo umano, responsabilità professionale, tutela dei dati e formazione continua degli ingegneri italiani.

IA e ingegneri. Nuove regole per responsabilità, trasparenza e controllo professionale
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L’intelligenza artificiale entra in modo strutturale nelle regole che disciplinano la professione di ingegnere. Il Codice deontologico degli Ingegneri italiani, aggiornato il 23 giugno 2026, dedica infatti nuove disposizioni all’utilizzo dei sistemi di IA durante lo svolgimento degli incarichi professionali.

Il nuovo Codice deontologico disciplina l’uso dell’IA negli studi tecnici, rafforzando trasparenza, controllo umano, responsabilità professionale, tutela dei dati e formazione continua degli ingegneri italiani.

Il nuovo impianto segue anche la direzione tracciata dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che per le professioni intellettuali consente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività strumentali e di supporto, mantenendo però la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista.

Intelligenza artificiale e ingegneri, cosa cambia con il nuovo Codice

Il cambiamento emerge già dalle premesse del Codice deontologico, dove l’evoluzione digitale viene indicata come uno dei fattori destinati a incidere sullo sviluppo della professione.

Il ricorso all’IA deve però rispettare alcuni principi fondamentali: sicurezza, trasparenza, non discriminazione, affidabilità e responsabilità professionale.

La tecnologia non viene quindi considerata incompatibile con l’attività dell’ingegnere. Al contrario, il Codice riconosce implicitamente che questi strumenti potranno entrare sempre più spesso nei processi degli studi tecnici.

La questione centrale diventa un’altra: quanto può incidere l’intelligenza artificiale sulla prestazione professionale senza sostituire il professionista?

L’IA può aiutare l’ingegnere, ma non sostituirne il lavoro

La risposta arriva soprattutto dal nuovo articolo 13, dedicato specificamente ai sistemi di intelligenza artificiale.

La norma permette all’ingegnere di utilizzare l’IA nelle attività strumentali e di supporto tecnico-operativo, stabilendo però che la prestazione debba rimanere il risultato prevalente della sua attività intellettuale.

L’IA può quindi contribuire, per esempio, alla ricerca di informazioni, all’elaborazione di dati, alla predisposizione di analisi, alla classificazione di documenti o alla realizzazione di prime elaborazioni tecniche.

Il risultato prodotto da un sistema automatizzato non può però essere assunto come corretto soltanto perché proviene da uno strumento tecnologico.

Prima di utilizzarlo nell’ambito di una prestazione professionale, l’ingegnere deve essere in grado di comprenderlo, verificarlo e valutarne l’attendibilità.

La differenza è sostanziale: l’IA può partecipare al processo, ma non può diventare il soggetto che effettua la scelta tecnica finale.

Il giudizio tecnico deve restare umano

Uno dei passaggi più significativi riguarda proprio l’autonomia professionale.

Il Codice stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non possa sostituire l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico dell’ingegnere.

Tra i principi indicati compaiono inoltre la centralità del controllo umano, la responsabilità, la proporzionalità, l’affidabilità tecnica, la cibersicurezza e la prevenzione del rischio.

Il riferimento è coerente con il quadro introdotto anche dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, Regolamento UE 2024/1689, che attribuisce particolare importanza al controllo umano e alla gestione dei rischi connessi all’utilizzo dei sistemi di IA.

Per un professionista significa che un risultato generato automaticamente non dovrebbe mai diventare un atto tecnico semplicemente attraverso una validazione formale.

La verifica deve essere effettiva.

Il cliente deve essere informato dell’utilizzo dell’IA

Un’altra novità destinata ad avere conseguenze concrete riguarda il rapporto tra ingegnere e committente.

L’articolo 13.4 prevede infatti che l’ingegnere debba informare preventivamente il cliente quando vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale nell’esecuzione dell’incarico.

L’informazione deve essere completa e formulata con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, indicando anche le caratteristiche e le finalità dell’utilizzo dell’IA.

La presenza di questi strumenti non può quindi rimanere una scelta puramente organizzativa interna allo studio.

Se l’IA partecipa allo svolgimento della prestazione, il committente deve conoscere il ruolo che assume nel processo.

Il principio è già presente nella Legge n. 132/2025, che stabilisce per le professioni intellettuali l’obbligo di comunicare al destinatario della prestazione le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati.

Per gli studi tecnici si pone così anche una questione pratica: individuare come formalizzare questa comunicazione all’interno del rapporto professionale.

A seconda della tipologia di incarico, l’indicazione potrebbe trovare spazio nella lettera d’incarico, nel contratto professionale oppure in una specifica informativa.

Mancata informazione, quando può esserci una violazione disciplinare

Il Codice non considera l’obbligo di trasparenza come una semplice raccomandazione.

La mancata informazione, la comunicazione incompleta oppure l’utilizzo improprio dei sistemi di intelligenza artificiale possono infatti costituire una violazione deontologica suscettibile di sanzione disciplinare.

Si tratta di un passaggio rilevante perché inserisce formalmente l’utilizzo dell’IA all’interno delle responsabilità professionali dell’ingegnere.

La scelta di adottare un determinato software non riguarda più soltanto produttività, costi o velocità di esecuzione.

Diventa necessario interrogarsi anche sulla correttezza dell’uso, sulla qualità delle verifiche effettuate e sulla trasparenza garantita al cliente.

Errori dell’intelligenza artificiale?

Il nuovo Codice offre una risposta molto netta anche su questo punto.

Il ricorso all’intelligenza artificiale non può costituire un’esimente rispetto agli obblighi deontologici.

In altre parole, l’ingegnere non può sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo semplicemente che un errore sia stato prodotto da un software.

Se il risultato viene inserito all’interno di una prestazione e utilizzato dal professionista, deve essere sottoposto alle verifiche necessarie prima di essere fatto proprio.

L’origine automatizzata di un’elaborazione non elimina quindi la responsabilità dell’ingegnere.

Il principio è strettamente legato all’autonomia di giudizio: se la scelta conclusiva deve rimanere umana, anche la responsabilità della decisione rimane in capo al professionista.

Responsabilità anche per collaboratori e dipendenti

Le nuove disposizioni riguardano anche gli studi professionali strutturati.

Il Codice stabilisce che rimane ferma la responsabilità professionale e deontologica dell’ingegnere anche per i risultati prodotti attraverso sistemi di IA utilizzati da dipendenti e collaboratori.

Il principio si collega alle regole generali sull’organizzazione dello studio, secondo cui l’ingegnere deve seguire e controllare il lavoro dei propri collaboratori.

Questo aspetto potrebbe spingere molti studi a dotarsi di vere e proprie procedure interne per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Potrebbe essere opportuno stabilire quali strumenti utilizzare, per quali attività, quali verifiche effettuare prima di acquisire un output e quali informazioni possano essere inserite nelle piattaforme.

Dati riservati e documenti tecnici

Una delle questioni più delicate riguarda la protezione delle informazioni.

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa possono prevedere l’inserimento di documenti, dati, immagini, elaborati progettuali o informazioni appartenenti al committente.

Per questa ragione il nuovo articolo 6.3 impone all’ingegnere che utilizza sistemi di IA di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni e la tutela della proprietà intellettuale.

Prima di caricare un documento su un sistema di IA, quindi, il professionista dovrebbe considerare non soltanto l’utilità dello strumento, ma anche le modalità con cui vengono gestiti i contenuti inseriti.

Il tema riguarda potenzialmente relazioni tecniche, planimetrie, progetti, fotografie, documentazione aziendale, informazioni relative agli immobili e dati ricevuti dai clienti.

Utilizzare l’IA in modo professionale significa quindi conoscere anche le condizioni di trattamento e conservazione delle informazioni previste dalla piattaforma impiegata.

Formazione sull’IA

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella professione interessa anche la formazione continua.

Il nuovo articolo 7.3 stabilisce che l’ingegnere debba aggiornare le proprie competenze anche in relazione alle tecnologie digitali avanzate, ai sistemi di intelligenza artificiale e ai metodi computazionali utilizzati nell’attività professionale.

È una conseguenza logica dell’intero impianto.

Se il professionista deve controllare un output, riconoscere eventuali errori e assumersi la responsabilità del risultato, deve possedere conoscenze sufficienti per capire almeno come funziona lo strumento, quali limiti presenta e quali rischi comporta.

Non basta quindi saper formulare un prompt o ottenere rapidamente una risposta.

L’utilizzo professionale dell’IA richiede una vera competenza critica, necessaria per distinguere un risultato attendibile da uno soltanto apparentemente corretto.

Cosa cambia concretamente per gli studi di ingegneria

L’effetto più importante del nuovo Codice potrebbe quindi essere soprattutto organizzativo.

Gli studi professionali dovranno progressivamente interrogarsi su quali strumenti utilizzare, come controllarne gli output, come informare i clienti, come tutelare i dati e come formare collaboratori e dipendenti.

Il messaggio che emerge dal nuovo quadro deontologico è chiaro: l’intelligenza artificiale può diventare parte integrante del lavoro dell’ingegnere, ma non modifica il soggetto che resta al centro della prestazione.

Software e algoritmi possono fornire supporto, velocizzare analisi e contribuire alla gestione delle informazioni. Il giudizio tecnico, il controllo della prestazione e la responsabilità professionale restano però dell’ingegnere.

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