Aree con vincolo paesaggistico: gli impianti fotovoltaici sul tetto sono compatibili? Quali norme sono in vigore attualmente?
Secondo la legge, art. 6 comma 2° lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli impianti fotovoltaici possono essere installati senza dover richiedere autorizzazioni preventive, dal momento che si tratta di opere di manutenzione ordinaria, così come specificato dall’art. 11 comma 3° del D.Lgs. 30 maggio 2008
Secondo la legge, art. 6 comma 2° lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli impianti fotovoltaici possono essere installati senza dover richiedere autorizzazioni preventive, dal momento che si tratta di opere di manutenzione ordinaria, così come specificato dall’art. 11 comma 3° del D.Lgs. 30 maggio 2008, che così lo motiva: «[…] gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione […] di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività […], qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, […] è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune».
Tuttavia, in un paese ricco di tesori naturalistici e archeologici quale l’Italia, l’obiettivo della tutela–conservazione del paesaggio, imprescindibile da una linea politica lungimirante nella gestione dei beni artistici e dell’ambiente, finisce spesso col creare ostacoli all’installazione di tecnologie pulite come quella del fotovoltaico, imponendo una serie di limiti alle modifiche che i proprietari di immobili possono o meno effettuare, per non recare danno ai valori protetti.
Una recente sentenza della Terza sezione del Tar Lombardia, n. 496/2018, ha però ribaltato il quadro generale della cosiddetta incompatibilità tra fotovoltaico e paesaggio, accogliendo il ricorso presentato dai proprietari di un immobile, che si sono visti rigettare dal Comune un progetto, inizialmente approvato, atto a installare pannelli solari sulla tettoia.
Il veto del Comune si è basato su un precedente parere della Sovrintendenza che, pur essendo positivo in merito all’esecuzione delle opere sull’immobile, ha proibito la posa dei pannelli sulla tettoia a causa del vincolo paesaggistico sull’area considerata.
Un parere non adeguato al caso in esame e fin troppo generico, ha sottolineato il Collegio che, riprendendo altre sentenze, ha affermato che «la sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblica non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la loro presenza sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più recepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dall’area circostante paesisticamente vincolata».
Ogni autorizzazione va quindi motivata, esaminando caso per caso la compatibilità effettiva delle opere da realizzare con «gli specifici valori paesistici dei luoghi. Difatti, il paesaggio è un valore costituzionale primario e, pertanto, l’autorità amministrativa deve operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. II 9 novembre 2016 n. 2321)».
Un passo in avanti, dunque, verso il riconoscimento, anche da parte del legislatore, della piena compatibilità tra energie del futuro, paesaggio naturale e paesaggio umano, per incoraggiare e facilitare l’utilizzo degli impianti, considerati non più fattori di disturbo visivo, ma elementi pienamente inseriti nel paesaggio, progettati per produrre energia pulita, sia a livello individuale che condominiale.