VEPA su logge e porticati: nuove disposizioni per l’edilizia libera
Nuove regole per installare VEPA su logge e porticati in edilizia libera con il Decreto Salva Casa. Normative, vantaggi e definizioni aggiornate.

VEPA su logge e porticati, nuove disposizioni per l’edilizia libera. Le recenti Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiariscono le definizioni di logge e porticati, ampliando le possibilità di installazione delle vetrate panoramiche amovibili e trasparenti in regime di edilizia libera.
Nuove regole per installare VEPA su logge e porticati in edilizia libera con il Decreto Salva Casa. Normative, vantaggi e definizioni aggiornate.
Con l’introduzione del Decreto Salva Casa, l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e completamente trasparenti (VEPA) è stata estesa anche ai porticati, rientrando tra gli interventi di edilizia libera. Oltre alle VEPA, sono considerati interventi liberi anche l’installazione di tende da sole, tende da esterno e tende a pergola.
VEPA prima del decreto salva casa
Prima delle modifiche apportate dal Salva Casa al Testo Unico dell’Edilizia, le VEPA potevano essere installate senza necessità di permessi su balconi sporgenti e logge interne all’edificio. Ora, questa possibilità è estesa anche ai porticati, ad eccezione di quelli soggetti a diritti di uso pubblico o situati su facciate esterne prospicienti aree pubbliche.
Protezione dagli agenti atmosferici
Le VEPA svolgono funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche e parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Devono garantire una microaerazione naturale per assicurare la salubrità degli ambienti interni e presentare caratteristiche tecniche ed estetiche tali da minimizzare l’impatto visivo, senza alterare le linee architettoniche preesistenti.
È fondamentale che tali installazioni non creino spazi stabilmente chiusi, evitando variazioni di volumi e superfici che possano generare nuova volumetria o comportare un cambio di destinazione d’uso dell’immobile. Rimangono valide le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio.
Linee Guida del 30 gennaio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Le Linee Guida del 30 gennaio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno fornito chiarimenti sulle definizioni di logge e porticati ai fini dell’installazione delle VEPA in edilizia libera. Secondo l’Allegato A dell’Intesa del 20 ottobre 2016 sul Regolamento Edilizio Tipo, una loggia è un elemento edilizio praticabile, coperto, non sporgente, aperto su almeno un lato, dotato di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Un porticato, invece, è un elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
Tende da sole in edilizia libera
Per quanto riguarda le tende da sole, il Salva Casa le include tra le opere di edilizia libera, purché la struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno o tende a pergola con telo retrattile, anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari. Queste installazioni non devono creare spazi stabilmente chiusi, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e armonizzarsi con le linee architettoniche preesistenti.
Altre attività rientranti nell’edilizia libera
Altre attività rientranti nell’edilizia libera, secondo l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia, includono interventi di manutenzione ordinaria, installazione di pompe di calore aria-aria con potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche (esclusi ascensori esterni e manufatti che alterino la sagoma dell’edificio), opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici (posti su strutture fuori terra diverse dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, al di fuori dei centri storici), e realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Queste disposizioni mirano a semplificare le procedure edilizie, promuovendo interventi che migliorano la qualità abitativa e l’efficienza energetica degli edifici, nel rispetto delle normative vigenti e delle caratteristiche architettoniche esistenti.
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