Tutela delle prestazioni professionali, in vigore la nuova legge della Campania
Pubblicata sul BURC la Legge n.59/2018 della Regione Campania che tutela i professionisti incaricati da committenti privati
È entrata in vigore il 30 dicembre 2018 la Legge della Regione Campania 29 dicembre 2018, n. 59 recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.
Pubblicata sul Burc n. 100 del 29 dicembre 2018, questa Legge regionale ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all’attenuazione dell’evasione fiscale.
L’articolo 2 di questa legge stabilisce che “la presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico o contratto resa nelle forme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”.
L’articolo 3 dispone che “l’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente”.
La mancata presentazione della suddetta dichiarazione “costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato”.