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Attualità

Stp, l’unico modello per i professionisti in società

«Solo la società tra professionisti equilibra i due contrastanti interessi, sviluppo della concorrenza e tutela del cliente»

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«La società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate nei sistema ordinistico». A chiarirlo è il ministero dello Sviluppo economico con una nota del 23 dicembre scorso in cui viene riaffermato come, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011, l’attività di uno studio (la decisione si riferisce agli odontoiatri, ma può essere estesa a tutte le professionisti “protette”) possa essere esercitata in forma societaria solamente da una società tra professionisti (Stp), iscritta nella sezione speciale del relativo Ordine professionale.

Il Mise sottolinea che solo la struttura della Stp è in grado di fornire «puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di generiche società commerciali».

I professionisti iscritti in albi o appartenenti a ordini non possono dunque ricorrere alle ordinarie strutture societarie di tipo “classico”, in alternativa alla società tra professionisti rimangono, tuttavia, l’associazione professionale o lo studio associato (art. 10, commi da 3 a 11).

 

La nota ministeriale, inoltre, ricorda l’obbligo per le Stp di una “prevalenza” dei soci-professionisti nella gestione societaria (maggioranza di due terzi) e di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale (art. 10, comma 4).

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