Sovvenzioni pubbliche alle energie Rinnovabili, via libera dalla UE
Secondo Bruxelles, il regime di aiuti da parte dello Stato italiano alla energie rinnovabili non distorce la concorrenza e contribuisce agli obiettivi ambientali di Europa 2020
La Commissione europea giudica compatibili con il mercato unico gli aiuti di Stato italiani a sostegno delle energie rinnovabili. Il programma del governo, indirizzato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili, rispetta infatti le regole sugli aiuti di Stato e, senza distorsioni alla concorrenza, contribuisce all’attuazione dei target europei in ambito energetico e climatico.
In concreto, il programma promuove lo spiegamento di una capacità di produzione energetica aggiuntiva pari a 1.300 megawatt. Gli aiuti, fino alla fine del 2016, andranno a beneficio delle tecnologie energetiche rinnovabili, ad eccezione di quelle solari, giudicate già competitive nel mercato italiano. La tipologia di aiuto dipende dalla dimensione dei progetti: se maggiori di 5 megawatt, competono in appalti specifici per ciascuna tecnologia; se compresi tra 0,5 e 5 megawatt, entrano in una lista specifica per ciascuna tecnologia e sono selezionati in base a criteri definiti; se inferiori di 0,5 megawatt, hanno accesso diretto all’aiuto.
La Commissione ha analizzato il progetto sulla base della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambente e dell’energia 2014-2020 (link), verificando il rispetto dei requisiti per la concessione di aiuti. Gli aiuti di Stato sono permessi se agevolano lo sviluppo di determinate attività: nel caso specifico, l’Unione si è prefissa di portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile entro il 2020, obiettivo prioritario contenuto nella strategia Europa 2020 a favore di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La quota dovrebbe poi salire al 27% entro il 2040. Le sovvenzioni del governo italiano hanno un impatto positivo sulla realizzazione di questi impegnativi impegni politici, e al contempo rispettano le condizioni per la compatibilità con il mercato interno, a norma del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 107).