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Attualità

Sisma: Vasco Errani ha firmato l’ordinanza numero 21

E’ stata firmata dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma, Vasco Errani, l’ordinanza n.21 registrata il 02/05/2017

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E’ stata firmata dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma, Vasco Errani, l’ordinanza n.21 registrata il 02/05/2017 al numero 904 recante “Assegnazione di contributi per le spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e modifiche all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 ” e pubblicata sulla pagina telematica della Presidenza del consiglio dei Ministri in data 2 Maggio 2017.

L’Ordinanza composta da 7 articoli, va a disporre le modalità di riconoscimento dei finanziamenti a favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, “sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata” Viene quindi evidenziato che il contributo è riconosciuto

a) a favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del DPCM 5 maggio 2011 ( Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011), che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

b) in favore del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell’assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del DPCM 5 maggio 2011 ( Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011), concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unità immobiliare.

L’ordinanza, inoltre, stabilisce che:

  • “Il contributo di cui all’articolo 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016.

  • In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di Euro 1.500,00.

  • Nelle ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza n. 9 del 2016, il contributo è limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non può eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di Euro 750,00.

  • Ai fini della presente ordinanza, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi sismici di cui all’ articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159″.

Per ciò che concerne la presentazione delle domande viene stabilito che “a pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento delle spese relative all’attività di trasloco e/o di deposito temporaneo. Alla domanda, redatta in conformità all’allegato n. 1 alla ordinanza, devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

  • a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l’indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell’abitazione, nonché la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data degli eventi sismici, nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata;

  • b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili;

  • c) copia dei documenti di trasporto;

  • d) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l’eventuale deposito temporaneo;

  • e) copia dell’eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l’utilizzazione dell’unità immobiliare come abitazione principale;

  • f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza.”

 

Relativamente, inoltre, alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e dei suppellettili ammissibili a contributo e già sostenute dai soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza viene disposto che “ la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti dal precedente comma 2, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibileentro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Viene anche disposto che Entro sette giorni dalla presentazione della domanda il Comune ne cura l’inoltro all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente, alla copia del provvedimento di sgombero totale dell’abitazione, nonché all’eventuale certificato di residenza.”

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