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Edilizia

Rifare la pavimentazione esterna senza permessi? Il Tar Campania chiarisce quando rientra in edilizia libera

La recente pronuncia del TAR Campania chiarisce quando il rifacimento di una pavimentazione esterna è considerato edilizia libera, evitando sanzioni e titoli edilizi obbligatori.

Rifare la pavimentazione esterna senza permessi? Il Tar Campania chiarisce quando rientra in edilizia libera
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Negli ultimi anni, i confini tra manutenzione ordinaria, opere minori ed interventi soggetti a permesso edilizio sono diventati sempre più sfumati, alimentando dubbi e contenziosi tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Uno dei casi più frequenti riguarda il rifacimento della pavimentazione esterna: un intervento apparentemente semplice, ma che può assumere un peso diverso a seconda del contesto urbanistico o paesaggistico. La sentenza del TAR Campania n. 1106/2025 riporta chiarezza sul tema, definendo i limiti entro cui tali lavori possono essere considerati edilizia libera, senza bisogno di SCIA o permesso di costruire, e offrendo un riferimento utile per tecnici, amministratori e proprietari di immobili.

La recente pronuncia del TAR Campania chiarisce quando il rifacimento di una pavimentazione esterna è considerato edilizia libera, evitando sanzioni e titoli edilizi obbligatori

Serve un titolo edilizio per rifare una pavimentazione esterna? Il contenzioso tra privati e amministrazioni ha trovato chiarimento nel Tar Campania, che ha analizzato i confini tra edilizia libera e abuso

Il dilemma – spesso dibattuto tra proprietari di ville, giardini o vialetti – è se il rifacimento della pavimentazione esterna richieda un titolo edilizio (come il permesso di costruire o la SCIA) oppure rientri tra gli interventi autonomamente realizzabili. In molti casi, le amministrazioni comunali contestano questi lavori, definendoli opere abusive, mentre i cittadini intendono inquadrarli tra gli interventi liberi e non soggetti a vincoli autorizzativi.

Una vicenda esemplare si è svolta nei primi mesi del 2024, in un Comune della Campania: il proprietario di una villetta ha ricevuto un’ordinanza che intimava la demolizione di una pavimentazione esterna in piastrelle di cotto, ritenuta abusiva dall’amministrazione. In risposta, il proprietario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, affermando che il lavoro rientrasse nella categoria dell’edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e-ter del DPR 380/2001.

Quel comma prevede infatti, tra le opere ammesse in edilizia libera, “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni … che siano compatibili con l’indice di permeabilità del suolo, ove tale parametro sia fissato dallo strumento urbanistico comunale…”.

Con la sentenza 1106/2025, il TAR Campania ha dato ragione al privato. La Corte ha stabilito che il rifacimento della pavimentazione di un camminamento esterno rientra nella categoria di “opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni” prevista dalla norma, e dunque può essere condotto come intervento senza titolo.

I giudici hanno fatto riferimento al Glossario delle opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018), il quale – al punto 1 – include opere di riparazione, sostituzione e rinnovo delle pavimentazioni esterne e interne, comprensive di guaine e sottofondi. In base a questo documento, il rifacimento non necessita né il permesso di costruire né la SCIA, contrariamente a quanto sosteneva il Comune.

A supporto della decisione, il TAR ha richiamato precedenti pronunce del TAR Campania e del TAR Puglia che avevano già interpretato in modo analogo il combinato disposto del Testo Unico dell’Edilizia e del Glossario. In conseguenza, il provvedimento comunale che prescriveva demolizione e ripristino è stato annullato.

È però importante osservare che non sempre e ovunque la qualificazione come edilizia libera è accettata: quando la pavimentazione insiste in aree vincolate (paesaggistiche, ambientali, storiche), recenti decisioni – come la sentenza 1442/2025 del TAR Campania – hanno escluso che l’intervento possa essere eseguito senza titolo, anche se le opere sono di modesta entità. In tali casi, l’incidenza sul suolo e gli aspetti paesaggistici possono richiedere un’autorizzazione paesaggistica o altri permessi speciali.

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