Regione Calabria, gli ingegneri dicono no alla modifica unilaterale della legge urbanistica regionale
La modifica della Legge Urbanistica regionale non può avvenire come atto interno del sistema politico e burocratico della Regione, ma deve essere concertata
La modifica della Legge Urbanistica regionale non può avvenire come atto interno del sistema politico e burocratico della Regione, ma deve essere concertata, partecipata e ricondotta ai valori della sussidarietà sanciti dalla Legge Urbanistica regionale,che gli Ordini e Collegi professionali della Calabria hanno contribuito a fare.
“Siamo contrariati” si legge nella nota stampa a firma degli ingegneri calabresi “ perché l’occasione di modifica della Legge Urbanistica Regionale doveva essere un atto di attualizzazione e di snellimento dei processi burocratici che vanificano ogni azione di governo del territorio, invece si assiste ad un ritorno al passato con il quale si offre ai Comuni di derogare alla pianificazione onde evitare farraginose procedure burocratiche e privi di senso”.
“Il consumo di suolo zero, è un principio sacrosanto che va perseguito con indirizzi chiari di pianificazione” continuano la lora affermazione gli ingegneri calabresi “ovverossia introducendo misure che incentivano la rigenerazione urbana e disincentivino l’uso indiscriminato del territorio e delle risorse, argomenti in parte già introdotti dal Piano Casa Calabria (in scadenza il 31/12/2016) e di cui la legge di modifica non fa cenno, quando invece era necessario introdurli come azioni strutturali permanenti”.
In merito al criterio della procedura semplificata, riguardante la redazione dei PSC e PSA introdotto dall’art. 14 della Legge di modifica N. 40/2015, con l’inserimento dell’ articolo 27 ter, appare chiaro che con il criterio del dimensionamento e la soglia dei 5.000 abitanti viene introdotto il principio della non pianificazione che andrebbe ad interessare l’80% circa dei comuni calabresi ripercuotendosi ai fini urbanistici secondo un criterio che i professionisti definiscono del “fai da te”.
Tale criterio se poteva essere utile per piccoli centri abitati al di sotto dei 500-1.000 abitanti non è certamente utile per realtà territoriali che pur con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno articolazioni urbanistiche complesse e compromesse, oltre al governo di consistente territorio di enorme pregio paesaggistico ed ambientale.