Pubblicate in Gazzetta le regole per White list
Sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Novembre 2016 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.
Il Decreto Presidenziale va ad integrare le disposizioni introdotte dall’Art. 29 del Decreto Legge indrotte dall’art.29 del Decreto Legge n.90 del 2014 e convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n.114 e integrazioni e anche per quel concerne il nuovo Codice dei contratti( Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 , n.19).
Il testo, appena pubblicato in Gazzetta, recita che sono state apportate le seguenti modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016:
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all’art. 2, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Nei casi di cui all’art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori,servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco e’soggetta alle seguenti condizioni:
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l’assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
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l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»;
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dopo l’art. 3, e’ inserito il seguente: «Art. 3-bis (Obblighi dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia).
1. La consultazione dell’elenco, secondo le modalita’ stabilite dall’art. 7, e’ la modalita’ obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione odell’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attivita’ di cui all’art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalita’ previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attivita’ diverse da quelle per le quali e’ stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hannoacquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell’elenco»;