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Sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Novembre 2016 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.

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Il Decreto Presidenziale  va ad integrare le disposizioni introdotte dall’Art. 29 del Decreto Legge indrotte dall’art.29 del Decreto Legge n.90 del 2014 e convertito dalla legge 11 Agosto 2014,  n.114 e integrazioni e anche per quel concerne il nuovo Codice dei contratti( Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 , n.19).

Il testo, appena pubblicato in Gazzetta, recita che sono state apportate le seguenti modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  18  aprile 2016:

  • all’art. 2, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Nei casi di cui all’art. 1, comma 52, della legge, la stipula,  l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e  subcontratti  relativi  a  lavori,servizi  e  forniture  pubblici,  sono  subordinati,  ai  fini  della comunicazione    e    dell’informazione    antimafia     liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco  e’soggetta alle seguenti condizioni:

  • l’assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;

  • l’assenza di eventuali  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli  indirizzi  dell’impresa,  di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»;

  • dopo l’art. 3, e’ inserito il seguente: «Art.  3-bis  (Obblighi dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice  antimafia).

1. La consultazione dell’elenco,  secondo  le  modalita’  stabilite dall’art. 7, e’ la  modalita’  obbligatoria  attraverso  la  quale  i soggetti di cui all’art. 83,  commi  1  e  2,  del  Codice  antimafia acquisiscono la comunicazione  e  l’informazione  antimafia  ai  fini della stipula, dell’approvazione odell’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture  pubblici  aventi ad oggetto le attivita’ di cui all’art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro  valore.  Per  i  soggetti  non  censiti  nella  Banca  dati nazionale unica  e  che  abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati  nazionale unica.

Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti  di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono,  con le modalita’ previste dal comma 1, la documentazione antimafia  anche in relazione ad attivita’ diverse da quelle per  le  quali  e’  stata disposta, permanendo  le  condizioni  relative  ai  soggetti  e  alla composizione del capitale sociale.

I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano,  per  via  telematica,  alla  Prefettura  competente  gli estremi  identificativi  delle  imprese  nei  cui   confronti   hannoacquisito la documentazione  antimafia  attraverso  la  consultazione dell’elenco»;

c) all’art. 7, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l’iscrizione  nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia:

a) per  l’esercizio  delle  attivita’  per  cui   l’impresa   ha conseguito l’iscrizione;

b) ai fini  della  stipula,  approvazione  o  autorizzazione  di contratti o subcontratti relativi ad attivita’ diverse da quelle  per le quali l’impresa ha conseguito l’iscrizione nell’elenco.»;

d) all’art. 8, comma 3, le  parole  «di  cui  all’art.  6-bis  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di cui all’art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50″.

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