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Attualità

Progettazione opere viarie non connesse ai fabbricati è di pertinenza esclusiva Ingegneri

Tar Campania: appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri anche la progettazione delle opere igienico - sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria

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La progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati è “di pertinenza esclusiva degli ingegneri ai sensi dell’art. 51 (che devolve a tali professionisti la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle “vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione”) e dell’art. 52 (che attribuisce ai detti ingegneri le “costruzioni di ogni specie”) del R.D. n. 2537/1925, norme ancora in vigore che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri”.

Lo ha affermato la prima sezione del Tar Campania nella sentenza n. 1023/2017 pubblicata il 20 febbraio.

Secondo i giudici amministrativi campani va applicato il principio giurisprudenziale “secondo cui tali disposizioni vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico – sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili”.

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