Progettazione e classificazione acustica degli edifici
Ecco gli obblighi del tecnico addetto alla progettazione dell’opera e del tecnico competente in acustica
La Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 ed il D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 stabiliscono rispettivamente le competenze, gli obblighi ed i requisiti acustici che devono essere rispettati negli edifici in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie che ne modifichino gli elementi costruttivi e tecnici.
Dopo 15 anni, queste normative non vengono applicate o vengono applicate in modo errato. Ciò ha portato a contenziosi civili tra acquirenti degli alloggi e venditori o costruttori degli stessi con ripercussioni anche sui progettisti.
Importante quindi chiarire gli obblighi del tecnico addetto alla progettazione dell’opera e del tecnico competente in acustica addetto al collaudo finale e/o agli altri adempimenti legislativi.
Il decreto definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:
- Ø Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari, rumori esterni, di calpestio o di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
- Ø Tempo di riverberazione (per aule e palestre delle scuole)
Le prestazioni devono risultare verificate in opera, ad edificio ultimato. Sono quindi importanti i calcoli acustici previsionali che devono essere confermati dal collaudo finale.
Nella fase progettuale il tecnico, in funzione della destinazione delle unità abitative, deve utilizzare materiali e tecnologie costruttive idonee a rispettare i requisiti acustici passivi imposti dal DPCM 5/12/97.
La Legge 26/10/95 n°447 prevede inoltre, all’art. 8, l’obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di insediamenti particolarmente sensibili al rumore quali scuole, ospedali, case di cura, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, strade, discoteche, ferrovie, impianti sportivi e impianti rumorosi in genere.
Occorre inoltre verificare, mediante opportune misurazioni, il rispetto dei limiti massimi di immissione prescritti nel D.P.C.M. 14/11/1997, fissati per le varie aree.
Il rispetto di questi limiti deve essere garantito mediante un attestato di conformità, di norma accompagnato da una valutazione tecnica basata su delle misurazioni fonometriche nell’arco delle 24 ore eseguite secondo le corrispondenti norme di buona tecnica prima che l’edificio venga costruito.
Questa documentazione va predisposta esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica il quale, ha anche l’obbligo di produrre una documentazione di impatto acustico nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di opere comeaeroporti, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, strade di tipo A-B-C-D-E-F), ecc.
Occorre infine osservare che il D.P.R. 19/10/2011 n. 227 prevede, all’art. 4, alcune semplificazione della documentazione di impatto acustico. In particolare, per alcune attività a bassa rumorosità la documentazione prevista dall’art. 8 della L. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La responsabilità che un edificio sottoposto alla valutazione di clima o di impatto acustico non sia conforme ai valori definiti dal DPCM 14//97, ricade sui seguenti soggetti:
- il tecnico competente che ha compiuto le valutazioni, qualora non le abbia svolte correttamente
- il costruttore, qualora non si sia occupato di compiere questo tipo di verifica
- il Comune, nel caso abbia rilasciato la concessione edilizia e, ancora peggio, il certificato d agibilità senza aver richiesto la verifica del clima acustico
- il committente, in occasione dell’eventuale rivendita del proprio immobile, se non si è mai preoccupato di ottenere il corretto attestato di conformità
La complessità della materia e la metodologia di valutazione della classe acustica degli edifici (sia in fase preventiva, sia in fase di collaudo finale) riportate prevalentemente nella serie UNI EN 12351-1-2-3 e nella UNI 11367, impongono uno standard elevato in termini di competenza tecnica.
Risulta fondamentale, quindi, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti di lavoro in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.
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- la classificazione acustica preventiva delle unità immobiliari di un qualsiasi edificio
- il collaudo e la classificazione finale
- la stesura della relazione completa di clima acustico
- la redazione dell’atto di notorietà nei casi previsti in sostituzione della documentazione di cui dall’art. 8 della L. 447/95
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Articolo di Blumatica.