Il Preposto alla sicurezza: chi è, cosa fa e come si diventa preposto?
Quali sono le mansioni del preposto alla sicurezza e quali sono i suoi fondamenti normativi? Breve guida nel mondo della sicurezza in cantiere.
La professione di preposto alla sicurezza è definita dal Testo Unico Sicurezza, D.Lgs 81/08. I contorni del preposto sono quindi quelli di una persona che viene preposta a controllare le diverse attività lavorative e a garantire la corretta e costante attuazione delle direttive sulla sicurezza in cantiere. Tutto, in un cantiere edile, deve essere corretto e seguito alla perfezione da parte di tutti i lavoratori.
Come si è evoluta la figura del proposto alla sicurezza in seguito all’approvazione del Testo Unico Sicurezza?
La figura e il ruolo del preposto alla sicurezza è stata profondamente innovata e modificata dalla pubblicazione del D.Lgs 81/08. Il Testo Unico Sicurezza, in particolare, ha ridefinito il ruolo che il preposto deve ricoprire all’interno delle dinamiche aziendali e gli obblighi che deve sempre assolvere.
Il Testo ha inoltre messo alcuni paletti contribuendo a ridefinire anche le infrazioni e le relative sanzioni in cui può incorrere il preposto alla sicurezza e quali sono le attività formative che devono essere seguite per poter operare com preposto.
Preposto sicurezza: un coordinatore tra lavoratori e datori di lavoro.
Il preposto, alla luce delle normative che abbiamo appena evidenziato, potrebbe essere considerato come una sentinella per la sicurezza impegnata a garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
Come è facile comprendere, il preposto svolge le sue mansioni direttamente sul campo, esattamente li dove più alto è il rischio sicurezza per i lavoratori.
Quindi il preposto opera in prima linea facendo applicare le direttive sulla sicurezza disposte dal datore di lavoro e dai dirigenti, ma non ha nessun potere di adottare, su sua iniziativa, delle misure di prevenzione. Le sue responsabilità quindi devono essere considerate estremamente circoscritte agli effettivi poteri stabiliti dalle normative.
Nella pratica quotidiana, la figura del preposto alla sicurezza viene solitamente abbinata a capi-squadra, capi-reparto, capi-officina, capi-sala e cosi via.
Questi professionisti infatti, anche se non inquadrati come preposti, già di loro svolgono compiti di sorveglianza sul lavoro degli altri lavoratori. Il potere gerarchico di cui sono investiti infatti consente loro di svolgere alla perfezione il ruolo di preposti alla sicurezza.
Quali sono le sanzioni in cui può incorrere il preposto?
A stabilire quali sono le sanzioni in cui può incorrere un preposto dobbiamo fare riferimento diretto al Testo Unico sulla Sicurezza. Il Testo Unico, all’articolo 56, indica infatti con estrema precisione come “I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d); con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).”
Formazione del preposto alla sicurezza!
L’articolo 37 del D.Lgs 81/08 disciplina espressamente le attività di formazione professionale che i soggetti incaricati devono seguire, mentre i soggetti interessati alla formazione sono elencati nell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 è stata definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, PREPOSTI, dirigenti e datori di lavoro/RSPP.
Secondo il dettato normativo “I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”