Polizze catastrofali obbligatorie: cosa cambia per le imprese e come adeguarsi alle nuove norme di sicurezza e gestione del rischio
Scopri cosa prevedono le nuove norme sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese e come gli ingegneri possono gestire rischi e conformità.

Le polizze catastrofali diventano sempre più centrali nella strategia di tutela del tessuto produttivo italiano di fronte all’aumento di eventi climatici estremi e disastri naturali che negli ultimi anni hanno colpito duramente il Paese. Dopo le prime scadenze riservate alle grandi imprese, anche le aziende di medie dimensioni sono ora chiamate a mettersi in regola con l’obbligo assicurativo previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Una misura che mira a ridurre la dipendenza dagli interventi straordinari dello Stato e a favorire una gestione più sostenibile e preventiva dei rischi ambientali, in un contesto in cui la resilienza economica diventa un fattore decisivo per la competitività.
Scopri cosa prevedono le nuove norme sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese e come gli ingegneri possono gestire rischi e conformità.
Il ministero dell’Economia ha ufficialmente sancito la scadenza per la stipula obbligatoria delle polizze catastrofali per le imprese con forza lavoro compresa tra 50 e 250 dipendenti: chi non effettuerà l’adeguamento rischia di essere escluso dai contributi pubblici. Lo stesso obbligo verrà esteso, a partire dal 1° gennaio 2026, anche a piccole e micro imprese.
L’obbligo era stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 per disincentivare l’impatto finanziario delle calamità naturali sul bilancio pubblico, costretto finora ad intervenire direttamente nei casi di alluvioni, terremoti o frane.
Il Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio e entrato in vigore il 14 marzo, ha definito modalità operative, schemi assicurativi, criteri per beni assicurabili e ambito di applicazione. Inizialmente, la scadenza per tutte le imprese era fissata al 31 marzo 2025, ma richieste del tessuto imprenditoriale hanno portato all’adozione di fasce temporali differenziate.
Le nuove scadenze sono le seguenti:
- Grandi imprese: obbligo attivo dal 1° aprile 2025, con moratoria di 90 giorni prima dell’irrogazione di penalità;
- Medie imprese (50–250 dipendenti): obbligo da 1° ottobre 2025;
- Piccole e micro imprese: termine spostato al 1° gennaio 2026.
Ambito dell’obbligo e chiarimenti normativi
Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tutte le società iscritte al Registro delle imprese — indipendentemente dalla sezione — sono tenute a stipulare la copertura Cat Nat per i beni materiali indicati nell’articolo 2424 (voce B-II: immobili, impianti, attrezzature, macchinari), eccettuate le aziende operanti in agricoltura, soggette a meccanismi mutualistici specifici.
Per polizze già in corso, l’adeguamento alle nuove disposizioni è richiesto solo al primo rinnovo utile successivo.
Lo Stato ha anche risposto ai dubbi su immobili soggetti ad abusi edilizi, precisando che può essere assicurabile solo chi è in regola con sanatorie, condoni o titoli edilizi validi al momento della costruzione — con esclusione, dunque, degli immobili non sanabili.
Per quanto riguarda gli immobili in affitto o leasing, l’imprenditore deve stipulare la polizza, ma in caso di sinistro l’indennizzo viene riconosciuto al proprietario, che deve impiegarlo nel ripristino. Se il proprietario non lo fa, l’impresa che ha subito l’interruzione dell’attività riceverà un risarcimento calcolato su lucro cessante, entro un limite prefissato del 40%.
In merito alle sanzioni, il mancato rispetto dell’obbligo comporta la non ammissibilità ai contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche, anche quando essi siano destinati ad eventi catastrofali.
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