Polizze assicurative professionali: secondo la Cassazione le clausole “claims made pure” non sono vessatorie
CNI e Cassazione si esprimono sulle liceità delle clausole claims made pure in materia di Polizze assicurative professionali obbligatorie
Polizze assicurative professionali. Con la circolare n. 766 del 29 luglio 2016, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha trasmesso la nota del Centro Studi CNI che illustra e approfondisce gli aspetti di principale interesse per i professionisti che emergono dalla sentenza n. 9140/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione civile, in materia di clausole assicurative cd. claims made o “a richiesta fatta”.
La Suprema Corte ha affermato il carattere “non vessatorio” delle clausole claims made, e cioè delle clausole che nelle polizze di responsabilità civile professionale subordinano l’operatività della copertura alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza del contratto assicurativo, ovvero in un limitato arco di tempo successivo (nel caso venga pattuita una clausola di “ultrattività”).
Tale disciplina si differenzia da quella prevista dalle cd . clausole loss occurrence (“insorgenza del danno”), in presenza delle quali la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
In particolare, la Corte ha escluso, in linea di massima, la problematicità delle clausole claims made “pure”, in cui la copertura è assicurata indipendentemente dalla data di commissione del comportamento illecito, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all’assicurato durante la vigenza della polizza.
Al contrario, resta certamente ferma la possibilità di dichiarare nulla in materia di Polizze assicurative professionali, per difetto di meritevolezza, la clausola claim made cd. “mista”, che assicura la copertura solo qualora sia la richiesta di risarcimento che i relativi comportamenti colposi si siano verificati durante la vigenza del contratto assicurativo o in un arco di tempo limitato, immediatamente precedente la data di inizio della polizza.
Le Sezioni Unite si sono, inoltre, pronunciate sulla questione della compatibilità della clausola claims made con le Polizze assicurative professionali, obbligatorie per legge ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
In particolare, la Cassazione rivolge uno specifico invito ai Consigli Nazionali e agli Enti di previdenza professionali, affinché tutelino adeguatamente i propri iscritti nel delicato momento della scelta della polizza per la responsabilità civile professionale, in particolare al fine di prevenire che il garantito sia esposto al rischio di “buchi di copertura”.
A tale proposito, il CNI, con il contributo del Centro Studi, ha già svolto un’attività di verifica dei contenuti delle Polizze assicurative professionali (cfr., da ultimo, Circ. CNI n. 659 del 27.01.2016). Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite, il Consiglio Nazionale ha avviato un’ulteriore attività di studio delle problematiche connesse alla stipula dei contratti di assicurazione professionale, sempre supportata dal proprio Centro Studi, anche nell’ottica di valutare l’opportunità di addivenire alla definizione di una polizza Re professionale collettiva, ad adesione volontaria, da sottoporre, appena completata, all’attenzione degli iscritti.