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Obbligo di polizze assicurative contro le calamità naturali

Obbligo di polizze assicurative contro le calamità naturali per le imprese italiane: scadenza fissata al 31 marzo 2025

Obbligo di polizze assicurative contro le calamità naturali
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​Le imprese italiane devono sottoscrivere, entro il 31 marzo 2025, polizze assicurative obbligatorie per coprire i danni derivanti da eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, in conformità al Regolamento pubblicato il 27 febbraio 2025.​

  1. Regolamento del 27 febbraio 2025
  2. Il ruolo delle imprese assicurative
  3. Scoperto, massimali e danni indennizzabili
  4. Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Obbligo di polizze assicurative contro le calamità naturali per le imprese italiane: scadenza fissata al 31 marzo 2025

Le imprese con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, polizze assicurative che coprano i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio italiano. Questo obbligo, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024, è stato posticipato al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025. ​

Regolamento del 27 febbraio 2025

Il Regolamento del 27 febbraio 2025, che entrerà in vigore il 14 marzo 2025, disciplina gli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali resta in vigore la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. ​

Il Regolamento definisce le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare, tra cui alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane. Sono inoltre specificati i criteri per la determinazione e l’aggiornamento dei premi assicurativi, che saranno calcolati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della ubicazione e della vulnerabilità dei beni assicurati. ​

Il ruolo delle imprese assicurative

Le imprese assicurative dovranno stabilire una propensione al rischio in linea con i requisiti di solvibilità, definendo anche i limiti di tolleranza al rischio. In caso di superamento di tali limiti, dovranno cessare l’assunzione di ulteriori rischi, informando immediatamente l’IVASS e pubblicando l’informazione sul proprio sito web. ​

Scoperto, massimali e danni indennizzabili

Per le polizze con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, è previsto uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, che rimarrà a carico dell’assicurato, laddove stabilito dalle parti. Per le polizze con somma assicurata superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti. ​

È importante sottolineare che le misure preventive adottate dalle imprese influiranno sul calcolo del premio assicurativo, incentivando così l’adozione di strategie volte a ridurre la vulnerabilità dei beni. Inoltre, le imprese che non ottemperano all’obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere a incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del Fondo di Garanzia delle PMI, fondamentale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni. ​

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