Nuovi incarichi per la figura del direttore lavori , nuove evoluzioni sulla vicenda delle competenze professionali
Nel caso in cui non si abbiano le possibilità di ricoprire “realmente” e in tutte le sue sfaccettature, la figura di direttore dei lavori, il professionista interpellato deve delimitare fin dall'inizio le prestazioni promesse
Il direttore dei lavori, nell’accettare l’incarico, deve poter garantire al committente la capacità di supervisionare e di controllare anche la corretta esecuzione degli elementi portanti.
Ore contate insomma per il direttore dei lavori “part time”.
Nel caso in cui non abbia o non possa esercitare tali capacità, il professionista dovrà astenersi dall’accettare l’incarico o deve delimitare specificamente fin dall’origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze.
L’importante decisione, che non mancherà di suscitare polemiche, si inserisce anch’essa nell’ambito delle accese discussioni avvenute nelle ultime settimane tra geometri, architetti e ingegneri riguardanti le ripartizioni delle competenze professionali.
Andando nella specificità del caso, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza numero 7370 del 13 aprile 2015 ha condiviso l’affermazione di un geometra direttore dei lavori di non essere, o per meglio dire di non poter essere, direttamente responsabile dei vizi strutturali della costruzione, ma ha ritenuto non censurabile la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui gli ha addebitato di non avere saputo esercitare il controllo sull’esecuzione dei lavori anche strutturali, cosi da rilevarne per tempo i gravi difetti.