Nuove regole per lo svolgimento della conferenza di Servizi
Entrato in vigore il Decreto che riscrive la Conferenza di Servizi, meno potere per le Soprintendenze, meno partecipanti, tempi certi per i pareri
Entra oggi in vigore il Decreto che riscrive la Conferenza di Servizi (Dlgs n. 127 del 2016) che, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 162 del 13 Luglio) e in sintesi si sostanzia in: meno potere per le Soprintendenze, meno partecipanti, tempi certi per i pareri.
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La Conferenza di Servizi semplificata, on line, andrà chiusa in 45 giorni (termine perentorio).
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La conferenza deve essere indetta entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda.
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Il termine raddoppia e sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute dei cittadini.
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Silenzio assenso in caso di mancata pronuncia entro il termine, al contrario gli eventuali dissensi devono essere non superabili per portare a una pronuncia negativa. Le norme sul silenzio assenso però non avranno valore per le opere sottoposte a Via statale.
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Viene, poi, limitato il potere di veto dei sovrintendenti. Nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento.
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Altra possibilità è quella di comporre gli interessi in una conferenza “simultanea”, cioè con la presenza fisica dei rappresentanti delle amministrazioni, che scatta per progetti più complessi. Anche qui la conclusione del procedimento deve avvenire entro 45 giorni dalla prima riunione. Ciascun ente potrà farsi rappresentare da un unico soggetto.
Grandi novità per la partecipazione dello Stato: le amministrazioni non potranno partecipare in modo autonomo, ma avranno un rappresentante unico, che sarà titolare dell’iniziativa amministrativa. In caso di disaccordo, le altre amministrazioni potranno mettere a verbale il loro parere negativo ma non potranno incidere sulla volontà del rappresentante unico. Questi sarà indicato dal prefetto.
Alle riunioni della conferenza possono essere invitati i privati interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza.
Per i progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, l’amministrazione può indire una conferenza preliminare, al fine di indirizzare il richiedente, prima della presentazione del progetto definitivo o di un’istanza, al fine di indicare le condizioni da rispettare per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso.