venerdì, Novembre 15, 2024
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Manutenzione ordinaria e straordinaria su porte rapide e baie di carico. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria su porte rapide e baie di carico. Il parere dell’esperto chiarisce alcuni dubbi dei responsabili della manutenzione.

Manutenzione ordinaria e straordinaria su porte rapide e baie di carico. 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria su porte rapide e baie di carico. Il parere dell’esperto chiarisce alcuni dubbi dei responsabili della manutenzione.

L’ingegnere Cattelan Marco della Progesto srl S.B. , esperto tecnico in ambito conformità di prodotto e più in dettaglio in ambito sicurezza macchine risponde a due interessanti quesiti che riportiamo di seguito:

Quesito 1. Obbligatorietà per l’utilizzatore di eseguire la manutenzione ordinaria alle macchine.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti dall’utilizzatore o da una ditta specializzata incaricata, secondo le frequenze e le procedure previste dal manuale del costruttore, pena il decadimento della garanzia e della conformità CE della macchina. 

Inoltre, secondo quanto previsto dal TUS (Testo Unico della Sicurezza), è previsto a carico del datore di lavoro, l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di lavoro al fine della permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza dell’attrezzatura, nonché della tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature degli ultimi 3 anni. Rif. D.Lgs. 81/08 Articolo 71 comma 4, 8 e 9.

Quesito 2. Effetti sulla responsabilità nel caso di sostituzione della componentistica alla macchina (ad es. porte rapide, rampe di carico, serrande).

Se durante le procedure di manutenzione vengono sostituiti componenti con quelli previsti dal fabbricante come riportato nel manuale d’uso e manutenzione, allora la conformità CE della macchina rilasciata dal costruttore conserva la sua validità. 

Laddove invece vengano inseriti componenti alternativi e/o aggiuntivi che influiscono sulle caratteristiche dichiarate della macchina, la conformità CE del fabbricante originario decade e va in capo a chi ha eseguito la manutenzione, che dovrà ottemperare a quanto previsto dalla direttiva macchine.

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