L’Italia recepisce la direttiva UE sulle qualifiche professionali
Quali sono le novità introdotte nel mondo delle professioni tecniche con il recepimento della direttiva UE sulle qualifiche professionali?
La direttiva UE sulle qualifiche professionali è stata finalmente recepita anche dal sistema burocratico italiano. Sulla Gazzetta ufficiale numero 32 del 9 febbraio 2016 infatti è stato pubblicato il Decreto legislativo 28 gennaio 2016, numero 15, recante le linee per l’ “attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”.
Quali effetti normativi ci dobbiamo attendere con il recepimento della direttiva UE sulle qualifiche professionali pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana?
La pubblicazione ufficiale del decreto viene recepita in Italia la normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali estere applicando alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria, contenuto nella Direttiva 2005/36/CE, cosi come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, che prevede il riconoscimento della professione estera, stabilendo che l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa.
Le principali novità riguardano innanzitutto l’aspetto della formazione professionale. La direttiva UE sulle qualifiche professionale infatti stabilisce ufficialmente l’obbligo di formazione universitaria per coloro che si vogliano iscrivere ad un albo professionale (nel dettaglio il decreto legge approvato sancisce che d’ora in poi saranno necessari ALMENO cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, oppure non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile accompagnato da un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio professionale. In entrambi i casi il percorso di studi potrà considerarsi concluso solo con il superamento di un esame di livello universitario ndr).
Un ruolo importante, se non fondamentale, viene inoltre d’ora in poi attribuito al ruolo del tirocinio professionale. Con il recepimento della direttiva UE sulle qualifiche professionali viene messo nero su bianco che “ il tirocinio professionale potrà aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico, ed almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell’insegnamento universitario”.
Inoltre si precisa che il tirocinio professionale dovrà necessariamente essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato.