Le categorie Super Specialistiche salgono a 15
Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo essere stato visionato dalla Corte dei Conti, Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del Dlgs 50/2016 attinente, tra l’altro, l’allargamento delle categorie super-specialistiche.
Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo essere stato visionato dalla Corte dei Conti, Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del Dlgs 50/2016 attinente, tra l’altro, l’allargamento delle categorie super-specialistiche.
Nello specifico le opere a qualificazione obbligatoria che il nuovo codice dei contratti sottrae all’avvalimento quando superano il 10% del contratto passano a 15 (erano fin ora 13). Viene quindi specificato come novità principale del Decreto l’inclusione delle categorie inerenti alla realizzazione delle barriere anti-frana (Os 12-b) e le strutture in legno (Os 32) all’interno di categorie considerate di grande spessore operativo che devono essere incluse nelle categorie considerate ad alto livello tecnologico tanto da essere escluse dalla possibilità dell’affidamento del subappalto (viene specificato che per quest’ultime è ammesso il subaffidamento fino al 30%).
Si rileva, altresì, che il Decreto va a individuare alcuni specifici requisiti di specializzazione che servono ad ottenere la pertinente qualificazione nelle categorie super-specialistiche e con preciso riferimento alla operatività e alla formazione continua e aggiornata del personale tecnico. Il testo, inoltre, prevede anche l’obbligatorietà di dimostrare la disponibilità di uno specifico stabilimento industriale a produrre materiali quali barriere stradali o paramassi delle strutture in cemento armato pertinente alla categoria prevista per i pertinenti lavori.
E’ previsto un periodo di “rodaggio” di un anno durante il quale il Mistero andrà a verificare gli effetti sul mercato delle nuove norme. Viene infine specificato che l’assetto normativo del Decreto sarà operativo esclusivamente per le procedure e i contratti i cui avvisi pubblici siano stati pubblicati posteriormente alla data dell’entrata in vigore del Decreto stesso nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi, alle procedure e ai contratti inerenti i quali, alla data di pubblicazione del testo, la trasmissione per la partecipazione delle offerte non sia stata ancora inviata.