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Jobs act, luci e ombre dei decreti attuativi

Le osservazioni di Confprofessioni su jobs act e dlgs varati dal governo sul riordino dei contratti, conciliazione vita e lavoro, ammortizzatori sociali e servizi per l'impiego.

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“ Su Jobs Act e decreti legislativi collegati il giudizio è sostanzialmente positivo, anche se permangono alcune rigidità nella disciplina degli ammortizzatori sociali e nell’ambito del nuovo Fondo di integrazione salariale non è escluso il rischio di un aumento del costo del lavoro”.

Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha commentato il via libera definitivo agli ultimi decreti attuativi del Jobs Act adottati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno.

“I recenti provvedimenti del governo riguardanti jobs act e riordino dei contratti hanno accolto una buona parte delle osservazioni proposte da Confprofessioni in sede di audizione presso le commissioni Lavoro di Camera e Senato” ha affermato il presidente dei Confprofessioni Stella “ sembra che finalmente si vada nella direzione di favorire una progressiva razionalizzazione della materia soprattutto sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e sulla revisione della normativa in tema di mansioni, così come sulle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”.

Entrando più nello specifico, la soddisfazione di Confprofessioni su jobs act e sugli altri interventi normativi collegati alla materia, è dovuta al fatto che dal testo sembra sia stato eliminato il riferimento alla ripetitività della prestazione quale indice di subordinazione, che secondo Confprofessioni appariva generico, ambiguo e foriero di contenzioso giuridico.

Tuttavia, non mancano alcuni aspetti criticabili, “in primo luogo, sarebbe stato più opportuno far decorrere le novità dal 2016, prevedendo un periodo transitorio, considerando che il decreto legislativo rimanda l’attuazione di alcuni istituti a successivi decreti ministeriali” ha dichiarato lo stesso Stella “ secondo noi infatti i termini di presentazione delle domande alla cassa integrazione potrebbero risultar essere contingentati in modo eccessivo: per la CIGO entro 15 giorni dalla sospensione, rispetto agli attuali 25 giorni successivi al periodo di paga in corso al momento della sospensione/riduzione; per la CIGS solo 7 giorni. Addirittura per questo istituto la sospensione/riduzione può essere effettuata solo dopo che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della domanda”.

 Più ombre che luci, invece, per quanto riguarda la disciplina dei fondi di solidarietà residuale vigente, sostituiti dal nuovo Fondo di integrazione salariale.

 

Secondo Stella infatti,  il provvedimento prevede l’erogazione delle prestazioni solo dal luglio 2016, lasciando di fatto i datori di lavoro e i lavoratori senza coperture per sei mesi; mentre l’ampliamento della platea dei destinatari del nuovo fondo ai datori sopra i cinque dipendenti (che coinvolge la maggior parte degli studi professionali), nonostante la garanzia di maggiori tutele, rischia di essere interpretata come un mero aumento del costo del lavoro.

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