Ingegneri, quando in pensione? Quali sono i trattamenti pensionistici in vigore
Quanto prende di pensione un ingegnere? Trattamenti pensionistici e quando può andare in pensione un ingegnere?
Ingegneri, quando in pensione? Quali sono i trattamenti pensionistici in vigore per la categoria degli ingegneri? Breve viaggio nel mondo dei trattamenti pensionistici riservati al mondo degli ingegneri
In questo articolo:
- Pensione di vecchiaia unificata ordinaria
- La pensione di vecchiaia unificata si può anticipare?
- Pensione di vecchiaia unificata posticipata
- Regime di totalizzazione
- Regime di cumulo
- Pensione anticipata in regime di cumulo
- Calcolo pensione in cumulo
- Cos’è il supplemento di pensione?
- Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?
Quanto prende di pensione un ingegnere? Trattamenti pensionistici e quando può andare in pensione un ingegnere?
Cominciamo il nostro viaggia nel sistemo pensionistico degli ingegneri esaminando il loro ente pensionistico. Inarcassa è l’ente previdenziale di categoria per ingegneri e architetti, al quale dovrà iscriversi chiunque abbia intenzione di esercitare la libera professione (quindi che sia iscritto all’albo professionale e sia in possesso di partita IVA) e non goda di nessun’altra copertura assicurativa.
Nonostante non esista una forma di pensione che venga erogata ad architetti e ingegneri direttamente da Inarcassa, ci sono una serie di trattamenti dei quali potranno beneficiare e che saranno analizzati nelle prossime righe.
Pensione di vecchiaia unificata ordinaria
Le precedenti pensioni di vecchiaia, di anzianità e contributiva sono state sostituite, dalla Riforma previdenziale con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dalla pensione di vecchiaia unificata. Di cosa si tratta?
Di una pensione alla quale architetti e ingegneri potranno accedere:
- dopo aver maturato 34 anni di iscrizione e contribuzione;
- con un minimo 66 anni e 3 mesi di età.
- pensione ingegneri e architetti
La pensione di vecchiaia unificata si può anticipare?
La risposta è affermativa, in quanto sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 63 anni e 3 mesi di età, a patto che sia stata raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista di 34 anni.
In tale ipotesi, la pensione di vecchiaia unificata anticipata sarà calcolata con il sistema retributivo/reddituale per le annualità fino al 2012 e decurtata dello 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto alla pensione ordinaria.
Moltiplicando tale percentuale per i 3 anni di anticipo, si otterrà che chi sceglierà di andare in pensione in anticipo subirà una penalizzazione del 15,48% (0,43% x 36 mesi). Nel momento in cui si raggiungerà l’età pensionabile ordinaria, l’importo della pensione sarà automaticamente ricalcolato.
Pensione di vecchiaia unificata posticipata
È anche possibile accedere alla pensione di vecchiaia unificata posticipandola a 70 anni e 3 mesi di età: in questo caso non sarà necessario raggiungere il requisito contributivo minimo.
In assenza di tale requisito previsto dal Regolamento Generale Previdenza, si dovrà soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- si dovranno avere almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione alla data del 31 dicembre 2012;
- si dovrà possedere un’anzianità contributiva complessiva alla data della domanda di pensione pari ad almeno 30 anni.
Regime di totalizzazione
Nel caso in cui un ingegnere possieda contributi previdenziali in gestioni differenti, potrà accedere alla pensione in regime di totalizzazione dei contributi, ovvero sommando quelli che sono stati i versamenti dei diversi fondi.
Nello specifico, sarà possibile accedere alla pensione in totalizzazione:
- come pensione di vecchiaia, con 20 anni di contributi complessivi conteggiati tra tutte le casse di previdenza, 66 anni di età e una finestra di 18 mesi;
- come pensione di anzianità, con un minimo di 41 anni di contributi e una finestra di 21 mesi. Non sono invece richiesti requisiti anagrafici.
La pensione viene erogata dall’INPS, anche per la quota di competenza della cassa professionale, e viene calcolata:
- con il sistema contributivo, nel caso in cui il periodo di iscrizione e contribuzione all’Inarcassa non sia uguale o superiore a quello minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata ordinaria;
- con il sistema pro-rata, ovvero reddituale- retributivo sino al 31 dicembre 2012, poi contributivo dal 2013, in caso contrario.
Regime di cumulo
Nel caso in cui si vogliano sommare i contributi presenti su gestioni differenti, la pensione potrà essere ottenuta anche nel regime di cumulo.
In questa ipotesi, si dovranno avere:
- 67 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
- almeno 20 anni di contributi complessivi, non coincidenti.
I requisiti elencati sono validi soltanto per la quota di pensione che viene maturata presso le gestioni INPS. La quota prevista da Inarcassa, che prevede il requisito anagrafico di 66 anni e 3 mesi, sarà erogata soltanto quando si raggiungerà il requisito anagrafico previsto dall’INPS, ovvero 67 anni, oltre che il requisito di 34 anni di contributi complessivi non coincidenti.
Pensione anticipata in regime di cumulo
Inarcassa permette a ingegneri e architetti di accedere anche alla pensione anticipata in regime di cumulo se in possesso dei seguenti requisiti:
- un minimo di 42 anni e 10 mesi di contributi non coincidenti per gli uomini;
- un minimo di 41 anni e 10 mesi per le donne;
- 41 anni di contributi nel caso di lavoratore precoce.
In tali casi, è prevista una finestra di attesa pari a 3 mesi.
Calcolo pensione in cumulo
La quota spettante a Inarcassa in questa forma di pensione viene calcolata:
- con il sistema di calcolo pro-rata qualora il professionista abbia una anzianità contributiva maggiore o uguale a 34 anni;
- con il sistema di calcolo contributivo per anzianità inferiori.
Cos’è il supplemento di pensione?
Un architetto o un ingegnere in pensione può esercitare? La risposta è affermativa: in questo caso avrà anche diritto a un supplemento di pensione ogni 5 anni in più di iscrizione e contribuzione.
Il diritto al supplemento di pensione:
- si acquisisce al compimento dell’ulteriore quinquennio di iscrizione e contribuzione dalla data del pensionamento o del precedente supplemento:
- decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del quinquennio:
- risulta reversibile ai superstiti;
- matura alla data di cancellazione nel caso in cui quest’ultima dovesse avvenire prima della maturazione dello stesso diritto.
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