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Equo compenso ingegneri: il CNI pubblica una guida con i corrispettivi per enti pubblici e privati

Come determinare i compensi professionali dopo l’abolizione delle tariffe? Il cni prova a dare una risposta con un guida in pdf da scaricare

Equo compenso ingegneri: scarica la guida del CNI
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Negli ultimi 10-12 anni, la materia della determinazione del compenso professionale ha subito profonde trasformazioni. Nel periodo dal 2006 al 2018, il Legislatore italiano è intervenuto nel settore dei servizi professionali, in maniera non organica, con provvedimenti legati a leggi di stabilità o leggi finanziarie. Fino al 2017, l’obbiettivo del Legislatore italiano nei confronti del cosiddetto mercato dei servizi professionali ha seguito un indirizzo ben preciso che, tuttavia, proprio a partire da quell’anno, per tutto il 2018 e in questo scorcio di 2019, sembra essere soggetto a una revisione. Infatti gli interventi del Legislatore dal 2006 al 2016 in materia di compensi professionali paiono tutti riflettere la convinzione secondo cui il mercato dei servizi professionali in Italia fosse caratterizzato da norme che chiudevano il mercato e che quindi fossero necessari interventi tesi a liberalizzare lo stesso. Nel 2017 invece — evidentemente poiché nessuna delle misure varate aveva dato i risultati attesi — nella materia del compenso professionale inizia a registrarsi un’inversione di tendenza, con un primo intervento in materia di equo compenso, che rappresenta una vera e propria svolta.

Obbligo del preventivo professionale

Ai sensi dell’Art. 9 comma 4 della Legge 27/2012, come modificata dall’Art. 1 comma 150 della Legge 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) in vigore a partire dal 29 agosto 2017, “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale”.

Il professionista deve rendere noto al cliente, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Egli deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

In ogni caso, “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima; essa deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”

Un’ulteriore novità è stata introdotta ai sensi dell’Art. 1 comma 152 della Legge 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) in vigore a partire dal 29 agosto 2017. Tale novità prevede che allo scopo di “assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni”.

Il primo problema che si pone dalla lettura del dettato normativo è quello del significato del preventivo pattuito e del contratto, ovvero — come si potrebbe genericamente dire — quale è la forma corretta, quella del preventivo pattuito o del contratto?

A stretta lettura del disposto del contenuto dell’Art. 9 comma 4 modificato dalla Legge 124/2017, l’adempimento all’obbligo normativo si ottiene semplicemente con un preventivo anche molto sintetico, dove il professionista:

  • definisce quale sarà la “misura” del compenso (indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi);
  • indica il grado di complessità dell’incarico;
  • elenca le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
  • indica i dati della polizza assicurativa;
  • indica e comunica i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Il compenso deve essere pattuito: il preventivo deve essere quindi controfirmato dal Committente per accettazione. È sufficiente questa forma? Sicuramente sì, anche se la pratica professionale ci insegna che sarebbero opportune maggiori informazioni.

L’obbligo di preventivo scritto è un’occasione per disciplinare gli elementi essenziali del rapporto professionale, a fini di trasparenza, a tutela sia del professionista sia del Committente, redigendo se possibile un vero proprio contratto.

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