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Docenti o ingegneri ?

Quando l’attività libero-professionale degli ingegneri può essere resa possibile attraverso una semplice autorizzazione del Dirigente scolastico

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Quando l’attività libero-professionale degli ingegneri può essere resa possibile attraverso una semplice autorizzazione del Dirigente scolastico?  Dalla presentazione della domanda, il dirigente scolastico ha 30 giorni per rispondere. Decorso tale termine i docenti ingegneri possono svolgere anche attività libero professionale.

La norma, che per alcuni, è semplice una regola di buon senso, è stata resa ufficiale con la circolare 480 del 25 gennaio 2015, attraverso la quale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri  interviene sull’attività libero-professionale degli stessi ingegneri docenti, dando una serie di indicazioni in materia, basandosi sulle riposte ottenute dalla direzione generale del MIUR.

L’intervento si è reso necessario alla luce dei continui contrasti tra docenti ingegneri e dirigenti.

Nel documento si legge che:

si lamentata la condotta di alcuni dirigenti scolastici che non rispondono alle istanze di autorizzazione all’esercizio di attività libero-professionale, affermando che vige il regime del silenzio-assenso, oppure che pongono condizioni particolarmente stringenti in sede di rilascio della prescritta autorizzazione.

Da queste premesse ha preso il via l’azione del Consiglio Nazionale degli ingegneri, che ha deciso di rivolgersi  al Dipartimento di Funzione Pubblica e a diversi uffici del Ministero dell’Istruzione, chiedendo di rispondere a quesiti di carattere generale come:

– Il termine di legge entro cui il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alle istanze di autorizzazione alla libera professione

– Le conseguenze del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento

–  La sussistenza di una ipotesi di silenzio-significativo

– I margini e i limiti della valutazione discrezionale spettante al dirigente scolastico

Le domande sono state esaminate dal MIUR che per  quanto riguarda il primo punto, ha dichiarato che le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno a patto che non siano pregiudizievoli con la funzione docente, siano compatibili con l’orario di insegnamento, siano autorizzate dal dirigente scolastico.

Per quanto riguarda, invece, i tempi entro i quali il dirigente scolastico deve rilasciare l’autorizzazione il MIUR chiarisce che il procedimento di rilascio della autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, ed è formalizzato con lettera da parte del Dirigete competente, notificata all’interessato e per conoscenza al committente.

Il dirigente scolastico, quindi, non può più limitarsi al silenzio assenso, ma deve rispondere alla richiesta di autorizzazione nel termine di 30 giorni. Per quanto riguarda la pratica del silenzio assenso viene così chiarito il suo utilizzo: se l’autorizzazione serve per incarichi della pubblica amministrazione in caso di silenzio si intende accordata, in tutti gli altri casi si intende, invece, negata, adottando il silenzio-diniego.

 

Per quel che concerne, invece i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico, la risposta ha suscitato alcune perplessità. Nel documento stilato dal MIUR si legge, infatti, cheil dirigente è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all’attività che l’interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l’esercizio dell’attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (legge n.190/2012). In tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione.

 

 

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