DL Crescita: sismabonus esteso alle zone a rischio sismico 2 e 3
Da Ance la guida riepilogativa “Sismabonus sull’acquisto delle unità immobiliari antisismiche”
In linea generale per fruire del “Sismabonus” e del “Sismabonus sugli acquisti” per gli immobili siti nella zona 1 è necessario che le procedure autorizzatorie dell’intervento agevolato siano state avviate a partire dal 1° gennaio 2017.
Nella Risposta n.62 del 19 febbraio 2019, l’Agenzia ha precisato che per determinare con esattezza la data di avvio della procedura autorizzatoria, nei casi più incerti di procedimenti avviati nel 2016 e integrati nel 2017, è possibile chiedere all’Ufficio tecnico del Comune di attestare la data effettiva di inizio del procedimento.
Va ricordato che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate5 per accedere alla detrazione occorre depositare, insieme al titolo edilizio abilitativo dei lavori antisismici, l’asseverazione relativa alla classe di rischio sismico precedente all’intervento, e a quella raggiungibile a fine lavori.
In particolare l’Amministrazione finanziaria richiama le disposizioni di attuazione del beneficio, riguardanti sia le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, sia le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati, in base alle quali:
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in aggiunta alla documentazione prevista in base alla normativa edilizia, il progettista deve asseverare «la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato» (cfr. anche C.M. 7/E/2018);
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l’asseverazione deve essere depositata contestualmente al titolo edilizio abilitativo dell’intervento agevolabile (SCIA e/o permesso di costruire). Ne consegue che, un’asseverazione tardiva non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater”10.
Per quanto riguarda l’estensione del “Sismabonus sugli acquisti” alle zone 2 e 3, efficace a partire dal 1 maggio 2019, l’ANCE è intervenuta affinché il beneficio possa applicarsi anche nelle ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione per i quali il progetto è stato depositato presso lo sportello unico prima del 1° maggio 2019, (ma a partire dal 1° gennaio 2017) eventualmente anche in presenza di lavori già iniziati.