Distacco Ue: al via la nuova procedura per la comunicazione di distacco dei lavoratori in Italia
Con il Decreto Legislativo 136/2016 l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva
Con il Decreto Legislativo 136/2016 l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva “Enforcement” (2014/67/UE) sul distacco di un lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente. Obiettivo fondamentale della normativa è contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per quanto riguarda l’impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro.
In caso di distacco transnazionale, a partire dal 26 dicembre, diventa obbligatorio l’invio della comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. Sono soggette a questo adempimento le imprese stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.
Le modalità operative con cui deve essere trasmessa sono contenute nel ecreto Ministeriale del 10 agosto 2016 e nella circolare n. 3/2016, che fornisce maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi e le modalità provvisorie previste per il cabotaggio nel settore dei trasporti.
La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, una volta compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco.
Nell’ambito del settore trasporto, la circolare chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.