Diktat dell’ANAC: stop al rimborso spese per i professionisti
Secondo l’ANAC non può essere compensato con un semplice rimborso spese il professionista che redige un progetto
Secondo l’ANAC, che a ottobre aveva gia emanato un regolamento per i professionisti impegnati nelle gare d’appalto, non può essere compensato con un semplice rimborso spese il professionista che redige un progetto. Nel caso in esame un comune italiano, in qualità di stazione appaltante, ha conferito l’incarico di progettazione preliminare per una scuola media per la realizzazione di alloggi per studenti fuori sede a tre diversi professionisti per l’importo forfettario lordo totale di € 2.000,00. Un rimborso spese, considerato da professionisti e tecnici quasi un offesa ad un lavoro sempre più sottovalutato.
Nell’incarico di progettazione veniva specificato che «al finanziamento degli onorari di competenza del professionista si farà fronte per l’importo effettivo progettuale con il finanziamento specifico qualora il progetto venga approvato e finanziato, dando atto che in caso contrario verrà riconosciuto al professionista un rimborso spese di euro 2.000,00».
In tale delibera veniva inoltre evidenziato che «l’incarico può essere affidato intuitu personae» in quanto inferiore «al limite di 100.000,00».
L’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Regione Marche, investito della questione, ha segnalato all’Anac la delibera del comune in questione rilevando alcune circostanze non ritenute in linea con le vigenti disposizioni normative.
A questo punto l’ANAC ha ribadito che “non è conforme alla normativa vigente in tema di affidamenti di servizi tecnici la possibilità di prestazione professionale a favore di una S.A. a fronte di un semplice rimborso spese che, inoltre, appare veramente esiguo ed incongruo rispetto al valore dell’intervento stimato con il progetto inizialmente proposto , circa due milioni di euro.
Secondo l’ANAC inoltre “L’esiguo rimborso spese previsto per la prestazione potrebbe ritenersi in contrasto col principio stabilito dall’art. 2233, comma 2, del Codice Civile secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione”.
In sintesi, l’ANAC ha deliberato che: