Dieci anni di Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Il 15 maggio ricorre il decennale dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs.81/2008. Molte cose sono cambiate in questi ultimi 10 anni
Il 15 maggio ricorre il decennale dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs.81/2008. Molte cose sono cambiate in questi ultimi 10 anni in questo settore, molti progressi sono stati compiuti ma esiste ancora largo spazio per ulteriori miglioramenti soprattutto in merito alla sensibilità e consapevolezza nei confronti delle criticità legate alla sicurezza sul lavoro.
Anche la giurisprudenza nazionale ha mostrato evidenti cambi di approccio nei confronti di questo tema così importante. Il settore dell’edilizia è senza dubbio uno dei settori in cui la varietà dei rischi presenti è tra le più ampie. Per questo motivo ANCE e CNI, forti del protocollo d’intesa che li vede collaborare attivamente su questi problemi ormai dall’inizio del 2017, hanno sviluppato importanti considerazioni verso un approccio alla sicurezza che si basi maggiormente sulla corretta gestione del “rischio residuo” più che sul raggiungimento del rischio zero, avvicinandosi ad un concetto già ampiamente acquisito in altri Paesi in particolare quelli anglosassoni.
La stessa normativa italiana ha già introdotto questo concetto nel settore antincendio grazie all’entrata in vigore e alla crescente utilizzazione del nuovo “Codice di Prevenzione Incendi” che proprio su questo approccio ha basato la sua impostazione. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4970 del 27 febbraio 2017 offre l’occasione per una precisazione sugli obblighi in materia di sicurezza gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. e, in particolare, sulla ripartizione degli oneri probatori nel caso in cui, a seguito di un infortunio, venga proposta dal dipendente una domanda di risarcimento del danno.
La fattispecie esaminata riguarda un lavoratore – caduto da un’altezza di circa 10 metri, mentre stava effettuando un’operazione di disboscamento di una parete rocciosa – che aveva chiesto il risarcimento del danno subito per effetto del predetto incidente.
La Suprema Corte ha ricordato che “il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533, della prova del fatto costituente l’inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno”.