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Decreto Fiscale: il settore impiantistico afferma finalmente i propri diritti cancellando le ingiuste sanzioni per 1 miliardo e mezzo di euro

1 miliardo e mezzo di euro: a tanto sarebbe ammontato il totale degli esborsi a carico del comparto impiantistico se il DL Fiscale, convertito in legge 225/2016 pubblicata lo scorso 2 dicembre in GU, non avesse recato l'articolo 7 quinquies, relativo all'interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoro in trasferta.

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1 miliardo e mezzo di euro: a tanto sarebbe ammontato il totale degli esborsi a carico del comparto impiantistico se il DL Fiscale, convertito in legge 225/2016 pubblicata lo scorso 2 dicembre in GU, non avesse recato l’articolo 7 quinquies, relativo all’interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoro in trasferta.

A seguito di un pericoloso e discutibile orientamento della Corte di Cassazione, che aveva contraddetto le indicazioni rese dai Ministeri delle Finanze e del Lavoro e dall’INPS, ASSISTAL ha stimato che nei termini della prescrizione quinquennale, ogni impresa sarebbe stata chiamata a versare quasi 3.000 euro di contributi per dipendente, oltre a sanzioni e interessi, senza contare un’ulteriore onere pari a circa 2500 euro a carico di ogni collaboratore per contributi e tasse.

“Un risultato dovuto anche al lungo lavoro di sensibilizzazione portato avanti dalla nostra Associazione nei confronti delle Istituzioni competenti – afferma Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL.
Finalmente – continua Carlini – abbiamo ottenuto una risposta soddisfacente alle questioni avanzate dalla Corte di Cassazione, la quale anche con l’ultimo pronunciamento sul tema dello scorso agosto ricomprendeva le indennità di trasferta riconosciute a rimborso di pasti e pernottamento tra le indennità erogate per i cosiddetti ‘trasfertisti’, fornendo così all’INPS ed all’INAIL la possibilità di dare il via a nuovi contenziosi legati proprio a questa interpretazione, che avrebbe avuto effetti disastrosi per il nostro comparto, in conseguenza di ingiuste richieste di contributi arretrati gravati da pesanti sanzioni, nonché richieste suppletive di Irpef a carico dei lavoratori.
Con questo passaggio, si conferma quanto importante sia l’Associazione, e tutti i suoi componenti, nel risolvere i problemi che riguardano il nostro comparto; solo con una forte azione di lobby si possono affrontare e, come in questo caso, risolvere”.

Pertanto il settore attendeva con ansia questo provvedimento che giunge proprio mentre molti contenziosi sono ancora aperti.

Il chiarimento deffinitivo

La conversione nella legge 225/2016 del DL 193/2016 con l’introduzione dell’articolo 7 quinquies ha chiarito definitivamente quanto disposto dall’art. 51, commi 5 e 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) confermando una volta per tutte che quanto riconosciuto per spese di vitto e alloggio non deve essere assoggettato a imposizione contributiva e fiscale.

Tale tassazione al 50% è invece da ritenersi effettiva laddove si presentino contestualmente le seguenti condizioni:

  • La mancata indicazione delle sede di lavoro all’interno della lettera di assunzione.

  • Lo svolgimento di un’attività lavorativa in continua mobilità.

  • La corresponsione di un’indennità attribuita a prescindere dalla distinzione che il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta o dove questa si sia svolta.

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