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Correzione dei dati catastali: cosa cambia dal 2026 e come evitare errori che possono costare caro

Dal 2026 cambia la gestione della correzione dei dati catastali: procedure aggiornate, servizi dismessi, errori rettificabili online e casi che richiedono l’intervento diretto degli uffici territoriali.

Correzione dei dati catastali: cosa cambia dal 2026 e come evitare errori che possono costare caro
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La correzione dei dati catastali non è un adempimento marginale. Al contrario, rappresenta uno snodo concreto tra proprietà immobiliare, fisco e atti giuridici. Quando i dati non coincidono con la realtà – e accade più spesso di quanto si pensi – le conseguenze si riflettono su imposte, successioni, compravendite e verifiche preliminari di regolarità catastale.

  1. Cosa fare in caso di errori nei dati catastali?
  2. Come gestire i fabbricati non dichiarati?
  3. La gestione dei fabbricati rurali produttivi di reddito
  4. Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Dal 2026 cambia la gestione della correzione dei dati catastali: procedure aggiornate, servizi dismessi, errori rettificabili online e casi che richiedono l’intervento diretto degli uffici territoriali.

Dal 1° gennaio 2026 cambia però il quadro operativo. Il servizio online noto come Contact Center, utilizzato negli anni per la correzione di alcune anomalie catastali, viene definitivamente dismesso in applicazione del Provvedimento del 2 aprile 2025. Al suo posto resta attiva l’Istanza rettifica dati catastali, accessibile dall’area riservata dei servizi telematici, già disponibile dal 24 settembre. Fa eccezione il territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano, dove la gestione catastale segue canali diversi.

Cosa fare in caso di errori nei dati catastali?

In presenza di errori nei dati catastali, il contribuente può quindi intervenire direttamente sulla banca dati del Catasto, scegliendo se operare online oppure rivolgersi agli uffici provinciali – Territorio, quando la situazione lo richiede. La richiesta deve contenere le generalità del soggetto interessato, l’esatta identificazione catastale dell’immobile e una descrizione puntuale dell’anomalia riscontrata, accompagnata dai documenti utili a dimostrarne la correzione.

Tra gli errori più comuni rientrano quelli relativi all’intestazione dell’immobile. Si tratta di inesattezze che possono riguardare nome e cognome, denominazione aziendale, codice fiscale, data o luogo di nascita, sede legale, oltre a diritti reali e quote di possesso. In questi casi è indispensabile disporre dell’identificativo catastale completo – Catasto Terreni o Fabbricati, Comune, sezione, foglio, particella e subalterno – e degli estremi di atti come rogiti notarili, successioni, volture catastali o denunce di variazione. Informazioni che, nella maggior parte dei casi, risultano già presenti nella visura catastale.

Non meno frequenti sono gli errori che riguardano direttamente l’immobile: indirizzo, numero civico, piano, interno o dati incoerenti sulla consistenza, come il numero dei vani o la superficie. Anche qui la rettifica passa dall’identificativo catastale e da un documento che certifichi l’effettiva modifica intervenuta.

Come gestire i fabbricati non dichiarati?

Un capitolo più delicato riguarda invece i fabbricati non dichiarati. L’Agenzia delle Entrate individua queste situazioni attraverso attività di foto-identificazione basate su immagini territoriali, svolte con il supporto di Agea, e successivi incroci automatici con le banche dati catastali. I risultati confluiscono in elenchi pubblici, organizzati per Comune e particella. Trattandosi di controlli su larga scala, non è raro che emergano incoerenze, come immobili già censiti o casi in cui il proprietario non è tenuto ad alcun adempimento. In queste situazioni è possibile presentare una segnalazione, limitata agli immobili inclusi negli elenchi ufficiali.

La gestione dei fabbricati rurali produttivi di reddito

Analoga attenzione è richiesta per i fabbricati rurali produttivi di reddito ancora censiti al Catasto dei Terreni. La normativa impone da tempo il loro trasferimento al Catasto dei Fabbricati, con un termine ormai scaduto il 30 novembre 2012. Anche qui l’Agenzia ha pubblicato elenchi dedicati, ma restano valide alcune eccezioni che escludono l’obbligo dichiarativo. Le segnalazioni possono riguardare esclusivamente i fabbricati presenti in tali elenchi.

Esistono poi richieste che esulano dalle rettifiche ordinarie e richiedono una competenza tecnica specifica. Rientrano in questo ambito la registrazione di atti, l’assegnazione di identificativi definitivi, l’informatizzazione delle planimetrie, la gestione di duplicazioni di particella, il passaggio a ente urbano, la correzione di errori d’impianto e l’attribuzione della rendita catastale. Operazioni che, nella pratica, vengono affidate quasi sempre a professionisti del settore.

Restano infine escluse dalle procedure online le contestazioni per disservizi, i solleciti su pratiche non evase, le istanze di revisione della rendita, le richieste di assistenza informatica e le domande informative generiche. In questi casi il riferimento resta l’ufficio provinciale competente, unico canale attraverso cui ottenere risposte formali.

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