Coronavirus: obblighi relativi alla progettazione e direzione lavori nei cantieri
Emergenza Covid 19 – richiesta di iniziative volte al differimento degli obblighi relativi alla progettazione e direzione lavori nei cantieri
Le prescrizioni normative per la lotta al COVID-19 pongono oggi i liberi professionisti architetti ed ingegneri impegnati nella Direzione dei Lavori e/o nel Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione – specie in ambito di lavori pubblici – in uno stato di profonda incertezza, per i non pochi problemi legati alla necessità di dover contemperare la tutela della salute con tutta una serie di obblighi legati al rispetto del proprio disciplinare di incarico e dei tempi contrattuali previsti per la realizzazione dell’opera.
Analizzando il D.P.C.M. 11 marzo 2020, le attività produttive possono restare aperte a condizione che siano rispettate condizioni che sembrano essere lungi da quelle riscontrabili in un cantiere: sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale; incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
A fronte delle difficoltà di attivare per un cantiere le condizioni sopra richiamate, soprattutto nella considerazione che l’imposizione di protocolli o modifiche delle modalità operative alle imprese appaltatrici potrebbe portare all’iscrizione di riserve negli atti contabili con conseguenti ricorsi a tribunali amministrativi per la risoluzione di cause civili; a buon diritto è possibile ritenere legittimo il ricorso all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e quindi procedere, per iniziativa del direttore dei lavori (comma 1) o del R.U.P. (comma 2), anche su esplicita e motivata richiesta dell’impresa appaltatrice, alla legittima sospensione dei lavori.
Dall’altra, tuttavia, non è possibile disconoscere gli obblighi contrattuali di propria competenza, né quelli legati alla necessità di concludere i lavori e i relativi procedimenti amministrativi entro tempi certi, specie se in pendenza di un finanziamento sovraordinato rispetto alla Stazione Appaltante.
Si rende necessario, pertanto, anche in considerazione della imprevedibilità del corso dell’epidemia, della sua durata, delle sue conseguenze e dei vincoli legislativi posti e che verranno eventualmente posti nei prossimi giorni, salvaguardare sia le eventuali azioni legittime intraprese dai professionisti, dai responsabili del procedimento o dalle imprese appaltatrici che i finanziamenti in corso.
Pur nella considerazione che per le attività professionali il D.P.C.M. 11 marzo 2020 prevede l’utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, non deve essere disconosciuto che oggi si rende praticamente impossibile qualsiasi interlocuzioni con gli uffici della P.A. referenti della n/s attività, con conseguente difficoltà nell’ottemperare al rispetto delle modalità e dei tempi prescritti per determinati adempimenti.
A fronte di quanto sopra, Inarsind ritiene indispensabile un intervento normativo che:
- riconosca nelle attuali, le condizioni tali da richiedere il ricorso all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016;
- dia atto che, nelle condizioni date, vengono differiti tutti i termini di consegna degli atti e degli adempimenti che competono al D.L., al Collaudatore e al C.S.E., compresi gli obblighi di numero di sopralluoghi minimi per le rispettive attività, siano essi stati definiti dalle procedure di gara, indicati nel disciplinare di incarico, nei capitolati speciali d’appalto o nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- che, consequenzialmente al punto precedente, preveda adeguate proroghe per la rendicontazione dei lavori eseguiti mediante finanziamento, sia esso ottenuto da Province, Regioni, dallo Stato.
Di contro Inarsind segnala la necessità che gli Uffici della P.A., nel corso di questa contingenza, non trascurino gli adempimenti a cui è possibile dare corso in modalità completamente informatica e che possono essere svolte in modalità a distanza, quali ad esempio il pagamento delle parcelle a Professionisti e dei lavori eseguiti alle Imprese