Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri: requisiti, mansioni, obblighi formativi e di aggiornamento.
Requisiti, mansioni, obblighi formativi e di aggiornamento. Tutte le previsioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i sui coordinatori per la sicurezza!
A disciplinare e a regolamentare l’attività dei Coordinatori per la Sicurezza è intervenuto nel 2008 il decreto legislativo numero 81. Il dettato normativo, all’articolo 98, individua infatti i requisiti professionali che devono essere posseduti dai professionisti che svolgono l’attività di coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione.
- Origine della figura del coordinatore per la sicurezza!
- Titolo di studio per accedere alla professione di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione!
- Competenze e compiti dei coordinatori per la sicurezza.
- Coordinatore in fase di progettazione.
- Coordinatore in fase di esecuzione.
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Requisiti, mansioni, obblighi formativi e di aggiornamento. Tutte le previsioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i sui coordinatori per la sicurezza!
Origine della figura del coordinatore per la sicurezza!
A regolare originariamente la professione dei coordinatori fu il decreto legislativo 494 del 1996 che all’articolo 10 indicava espressamente quali capacità, quali esperienze e (sopratutto) quali titoli di studio dovevano essere in possesso degli aspiranti coordinatori in materia di sicurezza.
Dopo dodici anni il legislatore ha provveduto ad aggiornare la materia importando, praticamente in toto, il precedente dettato normativo. Il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 98, riporta invariati rispetto al precedente decreto i titoli di studio necessari a svolgere correttamente la professione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri di lavoro.
Titolo di studio per accedere alla professione di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione!
Per svolgere la professione di coordinatore è necessario essere in possesso di un titolo di studio adeguato come una laurea o un diploma in materie scientifiche. Laurea e diploma, assieme al possesso di uno specifico attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, di un corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore totali, possono essere considerati come requisiti fondamentali per accedere alla professione.
Oltre all’obbligo formativo e di frequenza di un corso di 120 ore è inoltre necessario adempiere a un esplicito obbligo di aggiornamento professionale quinquennale che può essere soddisfatto partecipando a un corso d’Agg Coordinatore Sic di 40 ore.
Competenze e compiti dei coordinatori per la sicurezza.
Compiti e competenze dei coordinatori per la sicurezza devono essere differenziati a seconda che si tratti di coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione.
Coordinatore in fase di progettazione.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione si occupa di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento oltre che di predisporre e di riportare su un apposito fascicolo (fascicolo dell’opera) tutte le informazioni sugli eventuali rischi successivi alla realizzazione stessa dell’opera.
Coordinatore in fase di esecuzione.
Rispetto al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il professionista che opera in fase di esecuzione di un opera deve portare a compimento una serie molto più fitta d’impegni. Il coordinatore in fase di esecuzione si deve preoccupare di verificare l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione; verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e la corretta applicazione delle procedure di lavoro e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e verificare il conseguente aggiornamento dei piani operativi.
Oltre ciò, in fase di esecuzione, è necessario organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione tra le imprese cosi come verificare l’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza di più imprese e segnalare al committente o al responsabile dei lavori le eventuali inosservanze compiute dalle imprese e, conseguentemente, proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento o la sospensione del contratto.
Per ultimo, un coordinatore in fase di esecuzione, deve preoccuparsi di comunicare l’inadempienza all’ASL e alla direzione territoriale del lavoro nei casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento e nel caso di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e immediato direttamente riscontrato.
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