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Attualità

Consorzi stabili: cumulo operante fino alle linee guida MIT

Il cumulo dei requisiti per i consorzi stabili, già contemplato dall’articolo 36 vecchio codice, rimane ancora operante sino all’emanazione delle linee guida MIT (articoli 83 e 216 del d.lgs. n.

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Il Tar Campania, con sentenza n. 3507, ha accolto un ricorso proposto contro il provvedimento di una SA che aveva escluso un consorzio dalla procedura per l’affidamento dei lavori per il mancato possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal disciplinare di gara (certificazioni ISO 14001/2004 – Sistema di Gestione Ambientale e OHSAS 18001- Sistema di Salute e Sicurezza) di cui, comunque, era titolare un’impresa dello stesso consorzio.

Il cumulo dei requisiti per i consorzi stabili, già contemplato dall’articolo 36 vecchio codice, rimane ancora operante sino all’emanazione delle linee guida MIT (articoli 83 e 216 del d.lgs. n. 50/2016).

La stazione appaltante aveva evidenziato che la disposizione contenuta nel testo originario dell’ articolo 47, comma 2, del codice (“per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio“) non sarebbe stata applicabile perché il consorzio era stato istituito da più di cinque anni, fermo restando che neanche la modifica a tale disposizione apportata dal correttivo d.lgs. n. 56/2017 (“i consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto“) avrebbe consentito al consorzio di partecipare alla gara, in quanto il termine di presentazione delle offerte (12 aprile 2017) era scaduto prima dell’ entrata in vigore del correttivo (20 maggio 2017).

La pronuncia Tar muove dalla disciplina dettata dall’ articolo 36, comma 7, del vecchio codice (“il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate“) e dall’articolo 94 del regolamento di attuazione (“i consorzi stabili eseguono i lavori con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante“).

Disciplina che, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del nuovo codice, continua ad essere applicata sino all’adozione delle linee guida MIT.

Anche se, tra le norme che consentono il cumulo incondizionatamente e a prescindere dalla data di costituzione del consorzio stabile e quella che, viceversa, ne limita l’applicazione ai consorzi neocostituiti, deve essere preferita l’interpretazione che salvaguardia la massima partecipazione delle imprese alle gare ad evidenza pubblica.

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