Connessione impianti microcogenerativi: novità dall’AEEGSI
In fase di prima attuazione, anche nel caso di impianti di microcogenerazione, ex decreto ministeriale 16 marzo 2017
In fase di prima attuazione, anche nel caso di impianti di microcogenerazione, ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, la richiesta di connessione deve essere relativa esclusivamente a un impianto di produzione che non condivide il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione
Con la delibera 581/2017/R/EEL l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico modifica il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), al fine di integrarlo con le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 recante i Modelli Unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, impianti aventi precise caratteristiche.
Tali disposizioni e, conseguentemente, le integrazioni da apportare al TICA sono analoghe alle integrazioni già introdotte con la deliberazione 400/2015/R/EEL in attuazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 recante il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici su tetto.
In sintesi, il decreto ministeriale 16 marzo 2017 (come il precedente decreto ministeriale 19 maggio 2015) introduce Modelli Unici ai fini della richiesta di connessione che sostituiscano le comunicazioni a fini autorizzativi nei confronti degli enti locali, la normale richiesta di connessione nei confronti del gestore di rete e la richiesta di scambio sul posto nei confronti del GSE, consentendo ai produttori di rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete), e realizzando, in tal modo, una significativa semplificazione delle procedure esistenti.
La delibera prevede che, in fase di prima attuazione e analogamente a quanto previsto per gli impianti fotovoltaici dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, anche nel caso di impianti di microcogenerazione, ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, la richiesta di connessione debba essere relativa esclusivamente a un impianto di produzione che non condivide il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione. Ciò al fine di consentire la gestione semplificata della procedura di connessione associata all’utilizzo del Modello Unico e al fine di evitare disparità di trattamento con quanto già previsto per gli impianti fotovoltaici.
Al fine di implementare il decreto, la regolazione già prevista dal TICA per gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, con la delibera 581/2017/R/EEL viene estesa tal quale agli impianti di microcogenerazione. In aggiunta, la delibera prevede la trasmissione di alcuni dati e informazioni aggiuntivi contestualmente all’invio della Parte I del Modello Unico nonché il loro eventuale aggiornamento contestualmente all’invio della Parte II del Modello Unico, al fine di consentire al gestore di rete e al sistema GAUDÌ di disporre dei dati aggiornati all’atto della connessione.
Infine, la delibera prevede che le semplificazioni introdotte nella Variante V1 alla Norma CEI 0-21 in merito ai requisiti tecnici per la connessione degli impianti di produzione di piccolissima taglia (cioè di potenza inferiore a 800 W, la soglia al di sotto della quale non trova applicazione obbligatoria nemmeno il regolamento RfG – Requirements for Generators) trovino immediata applicazione.