METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
La valutazione del rischio campi elettromagnetici parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro ed oltre alla Direttiva 2013/35/UE prende in considerazione la “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” elaborata dalla Commissione Europea”.
La guida elenca (in Tabella 3.2) molte attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni e indica la necessità o meno di effettuare una valutazione per:
- lavoratori con dispositivi impiantabili attivi;
- altri lavoratori particolarmente a rischio;
- lavoratori non particolarmente a rischio.
Di seguito, uno stralcio della tabella i cui elementi sono stati inclusi nell’archivio Blumatica del sw:
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Valutazione richiesta per i … |
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Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro |
Lavoratori non particolarmente a rischio |
Lavoratori particolarmente a rischio (esclusi quelli con dispositivi impiantabili attivi) |
Lavoratori con dispositivi impiantabili attivi |
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Comunicazioni senza filo |
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Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza filo DECT) — utilizzo di |
No |
No |
Sì |
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Telefoni cellulari — utilizzo di |
No |
No |
Sì |
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Telefoni cellulari — luoghi di lavoro contenenti |
No |
No |
No |
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Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — utilizzo di |
No |
No |
Sì |
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Ufficio |
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Apparecchiature audiovisive (per esempio televisori, lettori DVD) |
No |
No |
No |
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Apparecchiature audiovisive contenenti trasmettitori a radiofrequenza |
No |
No |
Sì |
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Computer e apparecchiature informatiche |
No |
No |
No |
|
… |
… |
… |
… |
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LIVELLI DI AZIONE E VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
La Direttiva prevede valori limite di esposizione (VLE) per:
- effetti non termici (0-10 MHz) nell’allegato II della Direttiva;
- effetti termici (100 kHz-300 GHz) nell’allegato III.
Nella gamma di frequenza intermedia (100 kHz-10 MHz) possono prodursi effetti sia termici che non termici: occorre quindi tener conto di entrambi i VLE.
La direttiva definisce anche livelli di azione (LA) fissati in termini di grandezze di campo esterne, rilevabili con relativa facilità tramite misurazioni o calcoli. Questi LA sono ottenuti dai VLE sulla base di ipotesi prudenziali e pertanto la conformità ai LA pertinenti garantisce sempre la conformità al VLE corrispondente. Tuttavia è possibile mantenere la conformità al VLE pur avendo superato un LA.
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