giovedì, Novembre 21, 2024
0 Carrello
Attualità

Bonus ristrutturazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Bonus ristrutturazione: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'applicabilità agli immobili in comodato gratuito

Bonus ristrutturazione: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
162Visite

La detrazione fiscale per la riqualificazione del patrimonio edilizio, nota come bonus ristrutturazione, continua a sollevare interrogativi tra i contribuenti, nonostante la sua lunga applicazione.

Bonus ristrutturazione: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità agli immobili in comodato gratuito

  1. Il caso specifico: ristrutturazione di un immobile in comodato gratuito
  2. Le condizioni per ottenere il bonus ristrutturazione su immobili in comodato d’uso
  3. Evoluzione del bonus ristrutturazione: le novità previste
  4. Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Recentemente, è emerso un quesito riguardante la possibilità di usufruire del bonus ristrutturazione per interventi effettuati su un immobile concesso in comodato gratuito. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito, specificando le condizioni necessarie per accedere alla detrazione.

Il caso specifico: ristrutturazione di un immobile in comodato gratuito

Un contribuente ha consultato la rubrica di Fisco Oggi, spiegando che la moglie è proprietaria di un’abitazione concessa in comodato gratuito alla sorella. La coppia intende avviare lavori di ristrutturazione e beneficiare della relativa detrazione fiscale. Il marito, che sosterrà le spese in qualità di coniuge convivente, ha chiesto se può accedere al bonus ristrutturazione.

Le condizioni per ottenere il bonus ristrutturazione su immobili in comodato d’uso

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione per le spese di ristrutturazione spetta non solo al proprietario dell’immobile, ma anche ai detentori dello stesso, come i familiari conviventi, a condizione che:

  • Siano conviventi con il proprietario dell’immobile;
  • Abbiano la disponibilità dell’immobile da ristrutturare.

I familiari conviventi che possono beneficiare del bonus includono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Tuttavia, se l’immobile è concesso in comodato d’uso gratuito a terzi, né il proprietario né i suoi familiari conviventi possono usufruire della detrazione, poiché manca la disponibilità dell’immobile.

Evoluzione del bonus ristrutturazione: le novità previste

Fino al 31 dicembre 2024, il bonus ristrutturazioni consente una detrazione fiscale del 50%, calcolata su un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Tuttavia, il nuovo disegno di legge di bilancio anticipa importanti variazioni per gli anni successivi, delineando un panorama diverso per chi intende usufruire di questa agevolazione.

Nel 2025, l’aliquota per gli interventi effettuati sulle abitazioni principali resterà invariata al 50%, mentre per i lavori su seconde case o altri immobili la detrazione scenderà al 36%. Il quadro si modifica ulteriormente per il 2026 e il 2027, quando la detrazione applicabile alle abitazioni principali sarà ridotta al 36%, mentre per le seconde case e gli immobili diversi si abbasserà ancora al 30%.

Un’ulteriore stretta riguarda i contribuenti con redditi complessivi superiori a 75.000 euro. Per questa fascia di reddito, il tetto massimo delle spese detraibili sarà calcolato in base a criteri specifici, considerando il numero di figli a carico e la presenza di figli con disabilità. Questi nuovi parametri mirano a differenziare il beneficio in funzione delle condizioni economiche e familiari, riservando maggiore attenzione alle situazioni di fragilità.

Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Unione Professionisti ti dà la possibilità di progettare e completare da solo il tuo percorso di studi, proponendoti tutti i suoi corsi, sviluppati in modalità FAD asincrona, accreditati presso il CNI.

X

Per leggere l'articolo, accedi o registrati

Non hai un account? Registrati!
X

Per leggere l'articolo, lascia la tua email

Oppure accedi