Ape sociale per gli edili, ok all’attestazione delle Casse Edili per le domande
L’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n 232 del 2016 ha introdotto, con effetto dal 1° maggio 2017, il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato
L’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n 232 del 2016 ha introdotto, con effetto dal 1° maggio 2017, il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma.
L’articolo 1 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, ha previsto, invece, in via sperimentale – dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 – per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità (c.d. APE Sociale) fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto–legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
Con le circolari n. 99 del 2017 e n.100 del 2017 l’Inps ha emanato le prime istruzioni applicative delle predette disposizioni.
Con il messaggio Inps n. 2884 dell’11 luglio 2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad integrazione delle suddette circolari, si forniscono ulteriori chiarimenti.
Per quanto riguarda la categoria degli operai edili, “in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza”.